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Come si determina la detrazione
Il calcolo è semplice, basta moltiplicare l'importo portato in detrazione per 19 e dividerlo per cento. Attenzione però, la detrazione di imposta sugli interessi passivi spetta limitatamente alla parte di mutuo corrispondente al valore dichiarato nell'atto. Se la somma presa a prestito eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte di mutuo che copre il costo (aumentato però dagli eventuali oneri accessori). In questo caso, per determinare la parte di interessi passivi sulla quale calcolare la detrazione Irpef del 19% si può utilizzare la seguente formula:
costo di acquisto dell'immobile x interessi passivi pagati / capitale erogato a titolo di mutuo
Esempio: nel caso in cui un contribuente abbia contratto un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazioneprincipale per un ammontare di 250.000 euro, a fronte del costo di acquisto dell'immobile indicato nel rogitonotarile e degli altri oneri accessori (per un totale, supponiamo, di 200.000 euro), gli interessi passivi possonoessere detratti limitatamente a quest'ultimo importo. Se gli interessi annui pagati sul mutuo ammontano a 5.000euro, la detrazione del 19% spetta su un importo massimo di 4.000 euro, così determinato:
200.000 x 5.000 / 250.000 = 4.000 euro
Rinegoziazione
Può capitare che il mutuatario abbia rinegoziato il mutuo. In questo caso si continua ad aver diritto alla detrazione prevista dalla normativa vigente al momento della stipula del contratto di mutuo originario. Questo vale però solo se sono rimaste invariate le parti contraenti e non è mutato l'immobile concesso in garanzia. Nel caso in cui il mutuatario abbia richiesto una cifra superiore alla residua quota di capitale, si ha diritto a una detrazione limitatamente al capitale residuo del mutuo originario.
Cosa serve
Il mutuatario deva allegare al 730 (o presentare al Caaf) la copia della quietanza di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo rilasciata dalla banca (spesso dietro il pagamento di una commissione non indifferente) . Qualche problema in più, sotto questo aspetto, lo pone quest'anno il decreto anticrisi che ha fissato il tetto al 4% per gli interessi da versare su mutui a tasso variabile nel corso del 2009. Molti mutuatari hanno infatti ricevuto già nel 2009 il riaccredito di una parte degli interessi versati e l'ammontare da portare in detrazione è quindi inferiore a quello stabilito per contratto. Non tutte le attestazioni rilasciate dalle banche tengono però conto di questa rettifica esponendo in teoria il contribuente al rischio di futuri accertamenti da parte dell'agenzia delle Entrate. In attesa di un chiarimento ufficiale sul tema da parte della stessa agenzia delle Entrate, il consiglio (sempre nell'eventualità che la banca non abbia evidenziato il rimborso nella certificazione degli interessi pagati) è di sottrarre dall'importo da inserire al rigo E7 la somma ricevuta come rimborso nel corso del 2009, allegando al 730 la contabile o l'estratto conto della banca che evidenzia l'operazione.
In ogni caso, per verificare l'esatto calcolo degli interessi per mutui detraibili, occorre allegare copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale e copia del contratto di compravendita.
Le istruzioni delle Entrate sui mutui nel 730
Speciale Modello 730