Domanda
(Mauro, 3 luglio). Nel febbraio 2006 ho avuto accesso ad un mutuo prima casa a tasso variabile al tasso 2,63% + 1,10% spread . Nel settembre 2008 ho chiesto alla banca una riduzione dello spread dal 1,10% al 1,00% , per cui il tasso globale passò dal 6,24% al 6,14%. Dopo questa operazione, ho diritto al rimorso previsto dalla Finanziaria 2009 oppure il tasso di riferimento è considerato 6,14% e non 3,73% (tasso alla stipula del contratto)?
Risposta
La risposta è negativa. La circolare 11434 del 13 febbraio 2009 con la quale il ministero delle Finanze ha chiarito alcuni aspetti relativi all'applicazione del cosiddetto "tetto al 4%" ha infatti stabilito che per i mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione pattuita tra banca e cliente, ai fini del calcolo della riduzione delle rate il tasso contrattuale è quello "applicabile alla prima rata di ammortamento rilevato alla data di sottoscrizione dell'atto di rinegoziazione". Nel caso segnalato dal lettore, quindi, essendo il tasso contrattuale pari al 6,14%, non si ha diritto all'agevolazione. Resta da vedere quale sia stata la forma utilizzata per la rinegoziazione: qualche spiraglio si potrebbe in teoria riaprire nel caso in cui l'accordo tra banca e cliente sia avvenuto in via esclusivamente verbale e senza l'atto scritto previsto dalla normativa.
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