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La banca può variare lo spread ma solo a certe condizioni

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3 MARZO 2009

Domanda
(Mauro, 3 marzo) Ho sottoscritto un mutuo a tasso variabile nel novembre 2007 con spread 0,85%, tutto certificato dal notaio. Nel recarmi in banca ho appreso per caso che lo spread applicato non era quello indicato in contratto, ma l'1,4%. Ho inoltrato reclamo, ma a distanza di tre mesi non ho ricevuto risposta. Come devo fare perché venga applicato con certezza il contratto stipulato dal notaio? Preciso che la banca a tutt'oggi non ha mai inviato nulla del mutuo, tutto lo rilevo dall'estratto conto.

(Risposta a cura del Consiglio Nazionale del Notariato)
Per prima cosa occorre controllare che non vi siano stati fraintendimenti, che il contratto sia chiaro, che la banca non abbia commesso errori o che lo scrivente non abbia calcolato male: forse il notaio che ha stipulato il mutuo può aiutare a fare questi controlli. Se la situazione sta effettivamente nei termini in cui è descritta, è possibile che la banca abbia fato esercizio della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali, il cosiddetto "ius variandi". Per esercitare tale facoltà, la stessa deve essere stata espressamente prevista nel contratto ed approvata in modo specifico; inoltre, a partire dall'art. 10 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248, il valido esercizio dello "ius variandi" è subordinato all'esistenza di un giustificato motivo e a una particolare procedura: la variazione unilaterale infatti deve essere comunicata "espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula:"Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate." Quanto alle informazioni inviate, ai sensi dell'art. 119 del testo unico bancario le banche forniscono al cliente almeno una volta all'anno una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.


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