Una novità non da poco sta nel fatto che nel caso di compravendite, anche di singole unità immobiliari fino a mille mq di superficie, non occorrerà più eseguire la certificazione se il proprietario dichiara che l'edificio è in classe G (la meno efficiente) e che i costi della gestione energetica sono molto alti. Bisognerà solo che il proprietario trasmetta la dichiarazione alla Regione o Provincia autonoma.
È prevedibile che questa prassi venga seguita in moltissimi casi, anche quando la casa meriterebbe una classe più virtuosa, per evitare la spesa del tecnico al momento del rogito. Solo se l'immobile produce affettivamente risparmio energetico perché si è investito in questo senso, la certificazione diventa attraente anche per il venditore: l'alta classe energetica incrementerà l'appetibilità della casa sul mercato e quindi il suo valore. Va detto, però, che questo tipo di sensibilità verso il risparmio energetico futuro deve ancora affermarsi tra chi acquista casa. Ad essere discriminati sono proprio i cittadini che hanno un immobile in una regione dove la certificazione è già partita, in cui non si applicano le Linee guida, che sono costretti a predisporre l'Ace anche se vendono un quasi-rudere senza riscaldamento, destinato ad essere demolito e ricostruito dall'acquirente (cosa piuttosto assurda).
Ma c'è un altro motivo, ancor più forte, di discriminazione. L'obbligo della certificazione allegata al rogito è attivo, in qualche caso con sanzioni, solo in alcune regioni (Emilia, Lombardia, Piemonte, Toscana e Valle d'Aosta) e solo in esse i notai possono rifiutarsi di rogitare. Nelle altre il notaio attento senz'altro lo ricorderà a venditore e acquirente, ma concluderà il rogito ugualmente. Mancando ogni sanzione, il venditore potrà sfuggire l'obbligo.
Le Linee guida chiariscono poi che non hanno bisogno di certificazione box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, salvo le per loro parti che siano trasformati in uffici, e purché siano scorporabili da altri locali certificabili agli effetti dell'isolamento termico. Una certificazione semplificata è riservata agli immobili privi di riscaldamento, condizionamento e/o acqua calda.
Infine, nel caso di usi promiscui (per esempio ufficio-abitazione), la certificazione valida è quella in base all'uso prevalente (si fa infatti riferimento ai mq per le abitazioni e ai metri cubi per gli usi diversi).