La trasformazione di impianti termici centralizzati in termoautonomi non è più agevolata dalle maggioranze condominiali ridotte. A escluderlo è innanzitutto il nuovo dettato del comma (che prima la richiamava espressamente tra gli interventi consentiti).
Inoltre, il Dpr 59/2009 (entrato in vigore il 25 giugno) scoraggia, nei palazzi residenziali con più di quattro appartamenti, la trasformazione di un riscaldamento centralizzato in tanti impianti autonomi. Il discorso si estende anche ai condomini con un numero minore di alloggi se la potenza nominale del generatore di calore è maggiore o uguale a 100 kW.
Le eccezioni a questa regola sono possibili solo se un professionista abilitato dimostra, con una relazione, che la trasformazione da centralizzato a impianti autonomi è indispensabile per motivi tecnici. Si tratta, però, di un'ipotesi improbabile.
Alcuni interpreti hanno rilevato che il Dpr è un regolamento e non potrebbe contraddire una legge. Quindi – dicono – se ci fosse una diagnosi energetica che certifica la convenienza della trasformazione da un centralizzato inefficiente a tanti termoautonomi più efficienti (cosa possibilissima), l'opera sarebbe approvabile con le maggioranze agevolate della legge 10/1991 (articolo 26, comma 2).
La tesi, però, è dubbia. Il Dlgs 311/2006 ha volutamente cancellato il distacco dal centralizzato dagli interventi considerati come «di efficienza energetica», modificando anche il comma 2. È ben possibile, inoltre, che un regolamento stabilisca cosa sia efficienza energetica e cosa non lo sia, con ciò rendendo applicabile (e non contraddicendo) il dettato di una legge.