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Il laureato alla Bocconi e quell'eredità tutta da gestire

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Sembrerà poco edificante suggerire a un giovane quale sia la strada più efficace per poter vivere di rendita prima possibile. In effetti, questa è la strategia minimalista. Nel giro di 30 anni, c'è la più che probabile eventualità che nuove opportunità lavorative le vengano offerte, o che – da solo o in buona compagnia – decida di avviare una iniziativa imprenditoriale. Una oculata gestione dei suoi risparmi le sarà di grande aiuto anche in uno scenario (finalmente!) di crescita.

Titoli francesi: ha dubbi sulla doppia tassazione


I n merito alla lettera pubblicata sabato 20 settembre 2008 su «La posta del risparmiatore» con il titolo «Dividendo estero, come evitare la doppia tassazione» esprimo qualche dubbio sulla sua correttezza. Consultique spiega quello che fanno le banche italiane che applicano una withholding tax del 25%; poi sul netto frontiera deducono il 12,50 per cento. Per recuperare il 10% (25%-15%) fanno fare una domanda su un modulo francese che va fatto vistare dall'agenzia delle Entrate che dichiara che il richiedente risiede fiscalmente in Italia. Tra bolli e commisioni bancarie si spendono circa 100 euro. Se però voi chiedete - in francese - informazioni alla Direzione per la tassazione dei non residenti di Parigi (inspection-rcm.dresg@dgi.finances. gouv.fr) vi diranno via e-mail che sui dividendi pagati a residenti e non residenti dal 1� gennaio 2005 c'è una trattenuta del 15%, il che eviterebbe al risparmiatore italiano di inoltrare altre domande. Cosa dice Consultique?
Giuseppe Faleschini - (via e-mail)

• La Convenzione contro le doppie imposizioni vigente tra Italia e Francia, spiega la società di consulenza indipendente Consultique, ha stabilito l'applicazione di una ritenuta, nel Paese di origine del reddito prodotto, con aliquota agevolata pari al 15%, in tal senso è quindi corretta la risposta fornita dall'ente francese. Tuttavia Consultique precisa che, per ottenere tale agevolazione fiscale, destinata ai residenti esteri in Paesi firmatari del Trattato, rimane necessario attestare preventivamente al pagamento dei dividendi o interessi, la propria residenza fiscale, attraverso apposita modulistica, ovvero agire mediante la prevista procedura di standard refund al recupero parziale o totale della ritenuta estera applicata alla fonte. Nel caso in cui tale modulistica non venisse presentata, i redditi da capitale di origine francese versati a persone fisiche non effettivamente domiciliate in Francia sono assoggettate a ritenuta alla fonte con aliquota pari al 25% per i dividendi e al 16% per gli interessi, così come comprovato da documentazione dell'amministrazione titoli della banca presso cui il lettore deteneva i propri investimenti e a cui era riferito il chiarimento fornito.
La domanda di applicazione della convenzione fiscale tra Francia e Italia prevede quindi, al pari di altri Paesi la compilazione di apposito modello, denominato nel caso specifico, «modello 5000-IT» in cui il beneficiario finale del reddito finanziario certifica il proprio status di residente estero, dichiara la natura dei redditi percepiti e sottoposti a tassazione, trasmette i propri dati personali, nonché in caso di richiesta di rimborso è necessaria l'ulteriore presentazione di apposito allegato, modello 5001-IT, riguardante la liquidazione della ritenuta alla fonte dei dividendi, in cui si fa richiesta di esonero dalla tassazione o di applicazione della riduzione dell'imposizione al 15 per cento. Sul Form è necessario altresì indicare la categoria di appartenenza del beneficiario prevista dall'Autorità fiscale francese (a esempio, per le persone fisiche «individuals» il codice identificativo previsto è 31100). Quest'ultima qualora fosse ritenuto necessario, può richiedere ulteriori informazioni o documentazione per l'identificazione del soggetto passivo di tassazione.
Una volta compilati i Form suddetti, questi vanno inviati al proprio intermediario, qualora quest'ultimo si faccia carico dell'intera procedura, ovvero, in caso contrario, sarà cura dell'investitore inviare i modelli all'ufficio delle imposte competente per la vidimazione e il successivo inoltro all'agente pagatore. Sono altresì previsti termini temporali per la richiesta di rimborso della maggior imposta versata. In particolare nel caso di beneficiari finali residenti in Italia, essendo vigente il Trattato contro le doppie imposizioni, tale termine è stato fissato a due anni meno due mesi dall'anno successivo a quello di pagamento del dividendo.
BTpi, non ha chiaro perché paga un prezzo più alto .
H o dato ordine alla mia banca di acquistare il BTpi 0,95% con scadenza nel 2010 (Isin IT00038059980) al prezzo di 97,07 che avrebbe dovuto rendere oltre il 6% secondo una rivista finanziaria.
Dalla successiva nota informativa rilevo che il prezzo pagato è stato di 107,00511. Spiegazione della banca: il prezzo incorpora le cedole a scadere. La redditività sarà rappresentata dal prezzo di rimborso perché il titolo (la cedola o il capitale?) è indicizzato all'inflazione europea.
  CONTINUA ...»

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