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GLI UTILI AI LAVORATORI, PERCHÉ SI / Chi partecipa all'impresa rischia e va premiato

di Michel Martone

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4 settembre 2009

Il nostro sistema economico è chiamato a confrontarsi con i tanti problemi strutturali che ne hanno frenato la crescita. Si tratta di una sfida difficile e ambiziosa che richiede l'impegno di tutti i riformisti per far finalmente funzionare quegli istituti di cui si discute da decenni ma che poi non decollano per l'opposizione dei tanti egualitaristi nostrani. Come è accaduto ai due istituti che più di ogni altro potrebbero servire a differenziare le retribuzioni in base ai meriti dei lavoratori e alle performance delle aziende. Ovvero, alla retribuzione di risultato che dovrebbe essere disciplinata dalla contrattazione collettiva di secondo livello, di cui si parla da quindici anni ma che solo ora sta decollando grazie al protocollo sottoscritto il 22 gennaio 2009, e alla partecipazione dei lavoratori agli utili delle aziende, disciplinata dall'articolo 2349 del codice civile ma che, salvo alcune eccezioni, non si è mai diffusa.

Del primo tema si è parlato a lungo, il secondo è tornato alla ribalta in questi giorni. Perché è oggetto di un importante disegno di legge autorevole e bipartisan (i principali promotori sono i senatori Castro, Ichino e Treu), ha appena ricevuto l'avallo dei ministri riformisti del governo e di gran parte dei sindacati ma incontra l'opposizione di molti. Secondo alcuni critici si tratterebbe di un escamotage per ridurre le retribuzioni perché siamo nel pieno di una crisi economica e gli utili delle aziende continueranno a scendere. Secondo altri, esporrebbe i lavoratori ad una eccessiva variabilità delle retribuzioni e quindi i lavoratori, che sono strutturalmente "avversi al rischio", preferirebbero una retribuzione certa di 1500 euro rispetto ad una retribuzione che può essere di zero o di 3 mila euro con una probabilità del 50 per cento. Secondo altri ancora, un provvedimento di questo tipo creerebbe un'eccessiva confusione tra retribuzione di risultato e partecipazione agli utili, mentre sarebbe il caso di concentrare gli incentivi fiscali sulla prima.

Si tratta di timori e critiche in gran parte infondati. Alla prima critica è facile obiettare che gli utili delle aziende si sono già ridotti e che auspicabilmente, quando il disegno di legge sarà approvato, saremo usciti dalla crisi e gli utili avranno ricominciato a crescere. Inoltre è necessario considerare che, in genere, è sempre meglio comprare azioni di una società (o scegliere di partecipare delle sue sorti economiche) quando il valore della azioni è basso, perché ci sono maggiori possibilità che torni a crescere, anche perché provvedimenti di questo tipo dovrebbero servire proprio a favorire la produttività e la competitività.
La seconda critica è, invece, infondata perché la quota di retribuzione legata agli utili delle aziende non può in alcun modo riguardare tutta la retribuzione del lavoratore, perché altrimenti sarebbe contraria all'articolo 36 della Costituzione, ma può semplicemente riguardare la parte variabile della retribuzione che si aggiunge a quella base fissata dal contratto nazionale.

La terza critica non convince, per almeno due motivi. Anzitutto perché nel nostro ordinamento l'articolo 2349 del codice civile già prevede la possibilità dei lavoratori di partecipare agli utili delle imprese e quindi la lamentata confusione già esisterebbe e non sarebbe aumentata dal disegno di legge in questione, che peraltro si compone di soli 5 articoli ed è molto chiaro. Ma anche perché, se il disegno di legge sarà approvato, saranno le stesse parti sociali a poter evitare questa confusione scegliendo, attraverso i contratti collettivi aziendali, se legare gli aumenti retributivi alla produttività individuale (retribuzione di risultato) o all'andamento dell'azienda (partecipazione agli utili).
Resta un'ultima considerazione sui timori che dietro la partecipazione agli utili dei lavoratori si celi un più ampio disegno per introdurre la cogestione delle imprese di stampo tedesco. Si tratta di un timore comprensibile, ma infondato. Perché nel disegno di legge ci si limita a prevedere, solo per le grandi aziende e con il consenso dell'imprenditore, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori nei consigli di sorveglianza che non hanno poteri gestionali diretti.
www.michelmartone.org

4 settembre 2009
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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