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Strumento legittimo, con cautela

di Enrico De Mita

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14 dicembre 2009

Se l'amministrazione finanziaria organizza la raccolta di elementi conoscitivi rilevanti per l'accertamento sintetico del reddito non pone questioni relative alla legittimità dei singoli atti d'accertamento.
Gli uffici potranno attingere a questa banca dati e ampliare la loro sfera di conoscenza degli elementi utili e rilevanti giuridicamente. Non c'è difatti un numero chiuso degli «elementi e circostanze di fatto certi», di cui parla l'articolo 38, quarto comma, del Dpr 600/73, per determinare sinteticamente il reddito complessivo netto delcontribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi. Gli elementi sopra indicati hanno pertanto solo valore esemplificativo; difatti l'archivio sarà implementato da altre informazioni in corso di acquisizione.
Le regole pertanto non cambiano.
Né esse potranno cambiare in presenza di uno strumento di selezione «per l'intercettazione delle posizioni caratterizzate da un più alto indice di rischio di evasione, sotto il profilo della manifestazione di capacità contributiva».
Insomma più elementi di capacità contributiva verranno accertati più si allarga la sfera degli accertamenti induttivi.
Non si devono però imboccare scorciatoie che alterino le regole fondamentali.
Gli elementi dovranno sempre essere certi; l'onore della prova incombe all'ufficio, che dovrà provare il loro contenuto induttivo salva la prova contaria secondo la disciplina posta dall'articolo 38 citato (redditi esenti, ritenute d'imposta, ma anche debiti e liberalità ricevute).
Ma soprattutto non potrà essere alterata la base imponibile passando da una tassazione del reddito a una tassazione surrettizia della spesa che rimane invece sempre indice di reddito.
Inoltre, la tassazione concernerà sempre singoli contribuenti e non categorie di contribuenti individuati in base a elementi comuni di reddito.
Ripeto: ci troviamo di fronte all'individuazione sistematica di tipi di spesa ma che nell'applicazione delle imposte dovranno essere sempre riferiti alla posizione del singolo contribuente, secondo le regole generali.
Ma saràl'esperienza a dirci se ci troviamo solo di fronte a un'azione organizzativa di un potere esistente, che non potrà cambiare in ordine all'atteggiarsi dell'onore della prova, sia relativa all'esistenza degli elementi di capacità contributiva, sia in ordine al contenuto induttivo di essi. Alla motivazione insomma dei singoli accertamenti. Il punto delicato sarà la prova del contenuto induttivo delle singole spese. E qui è facile prevedere un aumento del contenzioso e dei concordati. Non esistono, al momento, elementi che facciano sospettare scorciatoie o alterazioni delle regole esistenti.

14 dicembre 2009
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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