ITALIA

 
 
 

 
HOME DEL DOSSIER

19 Aprile 2010

18 aprile 2010

17 Aprile 2010

16 Aprile 2010

15 Aprile 2010

14 Aprile 2010

13 Aprile 2010

12 Aprile 2010

11 Aprile 2010

10 Aprile 2010

9 Aprile 2010

8 Aprile 2010

7 Aprile 2010

6 Aprile 2010

4 Aprile 2010

3 Aprile 2010

2 Aprile 2010

1 Aprile 2010

31 Marzo 2010

30 Marzo 2010

29 Marzo 2010

28 Marzo 2010

27 Marzo 2010

26 Marzo 2010

25 Marzo 2010

24 Marzo 2010

23 Marzo 2010

22 Marzo 2010

21 Marzo 2010

20 Marzo 2010

19 marzo 2010

18 Marzo 2010

17 Marzo 2010

16 Marzo 2010

IDEE / L'arbitrato europeo che sognava Marco Biagi

Pagina: 1 2 di 2
commenti - |  Condividi su: Facebook Twitter|vota su OKNOtizie|Stampa l'articoloInvia l'articolo|DiminuisciIngrandisci
17 marzo 2010


Pubblichiamo stralci da un appunto di Marco Biagi, il giuslavorista ucciso dalle Br il 19 marzo del 2002, scritto
nel 2001 per l'allora ministro del Lavoro Roberto Maroni

«... PAGINA PRECEDENTE
Ma anche negli ordinamenti del lavoro più vicini al nostro, come in Francia e in Germania, non esistono normative comparabili con l'articolo 18 dello Statuto. In Francia ad esempio la pronuncia di illegittimità del licenziamento può comportare un ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Tuttavia il datore di lavoro non è tenuto a dar corso all'ordine di reintegrazione del Conseil des prud'hommes, potendo liberarsi corrispondendo una indennità sostitutiva fino ad un massimo di 39 settimane di retribuzione.

In Spagna e nel Regno Unito
Similmente accade nel Regno Unito dove il datore di lavoro può sempre liberarsi versando una indennità risarcitoria. Mentre in Germania il datore può rifiutare la reintegrazione del posto di lavoro se dimostra l'impossibilità di mantenere in organico il lavoratore.
Pensiamo poi all'ordinamento spagnolo, che si presenta di particolare interesse a riguardo. Il sistema spagnolo consente oggi la quantificazione anticipata del costo del licenziamento illegittimo come strumento per incentivare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Il prestatore ha diritto di richiedere la reintegrazione nel posto di lavoro, ma il datore può opporre un rifiuto motivato corrispondendogli una indennità pari a 45 giornate lavorative per ogni anno di anzianità (fino alla concorrenza di 42 mensilità) più gli arretrati.

17 marzo 2010
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pagina: 1 2 di 2
RISULTATI
0
0 VOTI
Stampa l'articoloInvia l'articolo | DiminuisciIngrandisci Condividi su: Facebook FacebookTwitter Twitter|Vota su OkNotizie OKNOtizie|Altri YahooLinkedInWikio

L'informazione del Sole 24 Ore sul tuo cellulare
Abbonati a
Inserisci qui il tuo numero
   
L'informazione del Sole 24 Ore nella tua e-mail
Inscriviti alla NEWSLETTER
Effettua il login o avvia la registrazione.
 
 
 
 
 
 
Cerca quotazione - Tempo Reale  
- Listino personale
- Portfolio
- Euribor
 
 
 
Oggi + Inviati + Visti + Votati
 

-Annunci-