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Ciò che tuttavia può essere inopportuno è il concorso della regolazione a monte e dell'iniziativa giurisdizionale a valle, in quanto produce un eccesso di deterrenza di cui il consumatore non beneficia.
In tale prospettiva, ad esempio, una recente sentenza delle Suprema corte statunitense (Stoneridge Investment Partners, Llc v. Scientific Atlanta Inc.) ha negato il diritto degli investitori a ricorrere a una class action, ritenendo che gli strumenti pubblicistici, e in particolare i poteri sanzionatori attribuiti alla Sec, quale autorità di regolazione del mercato azionario, siano più che sufficienti ad assolvere una funzione di deterrenza nel mercato.
Si tratta di un monito anche per il nostro ordinamento, atteso che vi saranno settori economici nei quali alla regolazione normativa e al controllo delle autorità di regolazione si aggiungeranno anche l'azione di classe prevista dall'articolo 140 bis del Codice del consumo e, magari, anche la cosiddetta class action nei confronti della pubblica amministrazione che trova applicazione anche nei confronti dei concessionari.
Non è d'altra parte casuale che la proposta europea di armonizzazione massima del diritto dei consumatori abbia quale obiettivo quello di eliminare le diversità nelle tutele dei consumatori che oggi si registrano nel mercato unico.
Il ventennale dell'istituzione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, alla quale, negli ultimi anni, il legislatore ha assegnato anche crescenti compiti di tutela generale del consumatore, può allora costituire un'utile occasione per avviare una discussione pubblica su questi temi e una revisione delle soluzioni istituzionali e normative oggi vigenti.
Giulio Napolitano insegna Istituzioni di diritto pubblico all'Università di Roma Tre
Andrea Zoppini insegna Istituzioni di diritto privato all'Università di Roma Tre