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La rinuncia a una supplenza esclude dalla «salva-precari»

di Valentina Melis

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11 Settembre 2009

I beneficiari della cosiddetta norma «salva precari» introdotta nell'articolo 16 del decreto legge Ronchi sono obbligati ad accettare «qualunque proposta di supplenza». La rinuncia immotivata a un contratto «comporta la decadenza dal diritto a essere interpellato per ulteriori proposte di contratto, la conseguente perdita del diritto all'attribuzione del punteggio relativo all'anno scolastico, nonché la perdita del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione». È quanto si legge nella bozza del decreto del ministero dell'Istruzione che fissa le regole attuative della disposizione a favore del personale scolastico rimasto senza impiego per l'anno 2009-2010, presentata ieri ai sindacati.

In base alle nuove norme (il Dl «Ronchi» attende ancora la firma del presidente della Repubblica), per l'anno scolastico 2009-2010 le supplenze devono essere assegnate «con precedenza assoluta e a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto», a coloro che sono inseriti nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie permanenti e che hanno perso il posto a tempo determinato ricoperto nell'anno scolastico 2008-2009. I nominativi di questi supplenti con "corsia preferenziale" dovrebbero risultare alle scuole dalla banca dati istituita in base alla convenzione siglata il 5 agosto fra ministero dell'Istruzione, ministero del Lavoro e Inps. La norma salva-precari prevede, dunque, per i lavoratori della scuola rimasti senza contratto che dichiarano la propria «disponibilità a essere utilizzati» (usufruendo della corsia preferenziale), l'intreccio fra l'indennità di disoccupazione e la regolare retribuzione prevista per i periodi di supplenza. Chi rinuncia senza motivo, però, anche a una sola proposta di contratto, comprese supplenze della durata di pochi giorni, decade da qualsiasi trattamento di tutela.
«È stata mutuata una disposizione valida per i lavoratori interinali – commenta Luigi Rossi, segretario nazionale della Flc-Cgil – senza tenere conto del fatto che la platea dei precari della scuola, è molto diversa, dal punto di vista giuridico e anagrafico: ci sono persone che hanno superato i 40 anni e hanno 17 anni di lavoro alle spalle. Non si tratta di giovani al primo impiego».

Quanto ai beneficiari indicati nella bozza di decreto ministeriale (all'articolo 1), si tratta del personale docente inserito «a pieno titolo» nelle graduatorie provinciali a esaurimento, del personale Ata inserito nelle graduatorie permanenti e nelle graduatorie provinciali a esaurimento, «già destinatario di contratto a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008-2009», che non abbia potuto stipulare lo stesso tipo di contratto per il prossimo anno scolastico, per carenza di posti disponibili.

E mentre continuano, in tutta Italia, le proteste dei precari, ministero e sindacati torneranno a confrontarsi sul testo del decreto attuativo martedì 15 settembre.

11 Settembre 2009
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