Ampliamento degli edifici sì, ma con un occhio all'edilizia sostenibile. Le 16 leggi regionali emanate fino ad ora per dare attuazione all'intesa Stato-regioni sul piano casa del 31 marzo scorso (fissata nel provvedimento del 1° aprile) condizionano gli interventi sugli immobili a determinati risultati "verdi", che vanno dai minori consumi per riscaldamento o condizionamento, agli incentivi per fonti rinnovabili e recupero dell'acqua piovana.
In Lombardia, la legge regionale 13/2009 consente di ampliare fino al 20% il volume di edifici residenziali mono e bifamiliari purché ci sia una diminuzione certificata di oltre il 10% del fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale. Alla fine dell'intervento di ampliamento, il proprietario deve dotarsi dell'attestato di certificazione energetica dell'intero edificio. Il bonus volumetrico per demolire e ricostruire gli edifici passa dal 30% al 35% se l'intervento comporta una dotazione di alberi pari almeno al 25% della superficie del lotto interessato.
In Veneto (legge regionale 14/2009) le pensiline e le tettoie realizzate per installare impianti solari e fotovoltaici non concorrono a formare cubatura. La stessa soluzione è stata adottata in Abruzzo (legge regionale 16/2009): le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare per installare impianti fotovoltaici e altri impianti di produzione di energia a uso domestico derivante da fonti rinnovabili, non concorrono a formare superficie per l'applicazione delle norme sui limiti di ampliamento degli edifici. I progetti per i nuovi edifici e per la ristrutturazione di edifici esistenti, poi, devono prevedere l'introduzione, negli impianti idrico-sanitari, di dispositivi certificati come idonei ad assicurare una «significativa» riduzione del consumo d'acqua. Devono prevedere anche, se possibile, l'adozione di sistemi di captazione, filtro e accumulo delle «acque meteoriche» provenienti dalle coperture degli edifici.
Nel Lazio, la legge regionale 21/2009 - impugnata dal Governo nella parte in cui subordina l'esecuzione dei lavori alla redazione del fascicolo di fabbricato - prevede che gli ampliamenti degli edifici siano realizzati nel rispetto di quanto previsto dalle norme sulla sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal Dlgs 192/2005.
Nelle Marche (legge regionale 22/2009, anche questa impugnata dal Governo per alcune disposizioni integrative al Codice degli appalti), è previsto che alla domanda del titolo abilitativo, alla dichiarazione di inizio attività o al progetto di opera pubblica, sia allegata una relazione redatta dal progettista o da un tecnico abilitato da cui risulti, tra l'altro, il miglioramento delle prestazioni energetiche che si prevede di conseguire. Se queste dichiarazioni non trovano riscontro nell'opera realizzata, è previsto il pagamento di una multa pari al doppio dell'incremento di valore che l'edificio ha guadagnato per l'incremento di superficie dovuto all'ampliamento.
In Toscana (legge regionale 24/2009), così come in Puglia (legge 14/2009) l'edificio interessato dall'ampliamento deve essere dotato di «finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas», cioè infissi a doppi vetri. In Umbria (legge regionale 13/2009) gli edifici demoliti e ricostruiti devono conseguire una certificazione di sostenibilità ambientale che li porti a entrare nella classe B (buono), fra le categorie previste dal disciplinare tecnico attuativo dell'articolo 4 della legge regionale 17/2008, che classifica gli edifici in base a vari parametri, dal risparmio energetico, all'uso di fonti rinnovabili, all'uso di materiali eco-compatibili.
La Sardegna (legge regionale 4/2009) fa crescere il bonus regionale del 20% per l'ampliamento degli edifici fino a un massimo del 30% se si consegue una riduzione di almeno il 15% del fabbisogno di energia primaria o si dimostra il rispetto dei parametri previsti dal Dlgs 192/05.