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Il testo della circolare dell'agenzia delle Entrate n.53/E del 5 settembre 2008

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Pubblichiamo il testo della circolare dell'agenzia delle Entrate n. 53/E del 5 settembre 2008 sull'«Articolo 83, commi 28-bis, ter, quater e quinquies del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande. Trattamento ai fini dell'Iva e delle imposte sul reddito».

Detraibilità dell'Iva
L'articolo 83, commi da 28-bis a 28-quater, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in seguito decreto legge) ha introdotto rilevanti novità in materia di prestazioni alberghiere e di ristorazione, ai fini sia dell'Iva che delle imposte sul reddito. Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto è stato modificato l'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, eliminando la previsione di indetraibilità oggettiva disposta per le prestazioni in esame.
L' intervento normativo è stato realizzato al fine di eliminare il contrasto tra la normativa nazionale e l'articolo 168 della direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006 che aveva indotto la commissione Ue ad attivare la procedura di infrazione n. 2006/5040. Si rammenta, peraltro, che la norma italiana che limitava il diritto alla detrazione era stata già oggetto di modifiche che ne avevano ridotto l'ambito di applicazione.
L'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del Dpr n. 633 del 1972, vigente fino al 31 dicembre 2006, prevedeva, in linea generale, l'indetraibilità dell'Iva per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande – nonché per le prestazioni di trasporto di persone – con un ristretto numero di eccezioni, limitate alle ipotesi in cui le prestazioni alberghiere e di somministrazione formassero oggetto dell'attività propria del l'impresa, o fossero effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e per le somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendali.
Il comma 304 dell'articolo unico della legge n. 296 del 2006 (legge Finanziaria 2007), modificando l'articolo 19-bis1, lettera e) aveva escluso dalla previsione di indetraibilità oggettiva (nella misura del 50 per cento per il 2007 e in misura piena per il 2008) le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi. L'articolo 83, comma 28-bis, del decreto legge ha ora soppresso del tutto, per le prestazioni in esame, la previsione di indetraibilità oggettiva che, pertanto, opera esclusivamente per le prestazioni di trasporto di persone, «salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa».
Venuta meno la limitazione oggettiva, l'imposta relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione è detraibile, sulla base dei principi generali dettati dall'articolo 19 del Dpr n. 633 del 1972, nella misura in cui i servizi risultino inerenti ad operazioni che consentono l'esercizio del diritto.
La detrazione dell'imposta pagata sulle prestazioni in esame presuppone il possesso della fattura la quale, pertanto, deve essere espressamente richiesta, non oltre il momento di effettuazione delle stesse, atteso che le prestazioni alberghiere e la somministrazione di alimenti e bevande sono menzionate tra le operazioni per le quali l'emissione del documento è obbligatoria solo se richiesta dal cliente (articolo 22, primo comma, n. 2).
La annotazione di tali fatture nel registro degli acquisti può essere operata con modalità semplificate, se l'importo delle stesse non è superiore a 154,94 euro. L'articolo 6 del Dpr n. 695 del 1996 consente, infatti, in tale ipotesi, di registrare in luogo delle singole fatture un documento riepilogativo nel quale sono indicati i numeri attribuiti alle singole fatture dal destinatario, l'ammontare complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta.
Nelle ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall'effettivo committente del servizio, ai fini della detrazione è necessario che la fattura rechi anche l'intestazione di tale soggetto. Ad esempio, il datore di lavoro potrà detrarre l'imposta relativa alle prestazioni rese al proprio dipendente in trasferta qualora risulti cointestatario della fattura.
Analogamente nel caso in cui il cliente anticipi le spese alberghiere e di ristorazione del professionista, la fattura deve essere intestata anche a quest'ultimo per consentirgli di detrarre l'imposta addebitata.
Le modifiche introdotte dal decreto legge in materia di Iva non riguardano, tuttavia, le prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza, secondo le definizioni adottate ai fini delle imposte sul reddito, per le quali continua a trovare applicazione la specifica previsione di indetraibilità di cui all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera h) del Dpr n. 633 del 1972.
  CONTINUA ...»

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