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Determinazione del reddito d'impresa
Anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa è introdotta una riduzione, nella medesima percentuale del 75 per cento, alla deducibilità dei costi sostenuti in relazione alle prestazioni in esame. Allo scopo il comma 28-quater, lettera a), modifica l'articolo 109, comma 5, del Tuir, aggiungendo, infine, il seguente periodo «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3, dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento».
Poiché la norma fa salve le disposizioni dei precedenti commi dell'articolo 109, si deve ritenere che – anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa – il limite del 75 per cento non deroghi agli ordinari criteri di inerenza che presiedono alla determinazione del menzionato reddito d'impresa, ma rappresenti il limite massimo di deducibilità delle spese in esame.
La limitazione della deduzione al 75 per cento opera, in analogia a quanto chiarito in tema di lavoro autonomo, anche in relazione alle spese che si configurano quali costi di rappresentanza, sempreché le stesse possano essere comunque ammesse in deduzione, alla luce dei criteri stabiliti dall'articolo 108, comma 2, del Tuir. Dalla limitazione al 75 per cento restano invece escluse, per espressa previsione normativa, le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disciplinate dall'articolo 95, comma 3, del Tuir. Il comma 28-quinquies dell'articolo 83 del decreto legge n. 112 prevede che le modifiche agli articoli 54 e 109 del Tuir decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 ma specifica che occorre tener conto dei nuovi limiti di deducibilità già nella determinazione degli acconti dovuti per il 2009. Pertanto l'imposta del periodo precedente, in base al quale è calcolato l'acconto, deve essere determinata tenendo conto del minor costo deducibile previsto per le spese in esame.