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La Finanziaria 2009
 
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L'abc della Finanziaria 2009

di Nicoletta Cottone

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Autotrasporto, deducibilità del contributo al Ssn sui premi Rc (articolo 2, comma 3). Anche per il 2009 le somme versate nel periodo d'imposta 2008 a titolo di contributo al Ssn sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto merci, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati fra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, nel limite di spesa di 75 milioni di euro.

Autotrasporto, deduzione trasporti effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune dove ha sede l'impresa (articolo 2, comma 4). Prorogata al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008 la deduzione forfetaria di spese non documentate per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

Cassa integrazione, mobilità, disoccupazione speciale (articolo 2, commi da 36 a 38). Incremento da 450 a 600 milioni di euro dello stanziamento previsto per la concessione nel 2009, in deroga alla normativa ordinaria, degli ammortizzatori sociali. Il ministro del Lavoro è aurorizzato a disporre, di concerto con il ministro dell'Economia, entro il 31 dicembre 2009, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, in deroga alla normativa vigente. Trattamenti che possono essere concessi anche per settori produttivi e aree regionali individuate in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009, e recepite in accordi governativi entro il 15 giugno 2009. I trattamenti sono concessi a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione, nel limite complessivo massimo di spesa di 600 milioni di euro per il 2009. A tal fine, è destinata agli interventi suddetti quota parte delle risorse previste dall'articolo 68 della legge 144/1999, iscritte sullo stesso Fondo per l'occupazione e finalizzate, ai sensi del Dlgs 226/2005, all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, anche nell'esercizio dell'apprendistato, per un importo di 150 milioni di euro per il 2009. Tale ultima finalità viene peraltro rifinanziata attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, per il medesimo importo di 150 milioni di euro per il 2009. Il ministro del Lavoro è autorizzato a concedere, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in deroga alla normativa vigente, ed entro il limite di spesa di 20 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per la durata di 24 mesi e trattamenti di mobilità al personale dipendente di società di gestione aeroportuale e di società da queste derivate. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese del sistema aeroportuale sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla legislazione vigente relativamente a tali trattamenti, compresi quelli relativi all'indennità di mobilità. Questi trattamenti possono essere concessi sulla base di specifici accordi governativi intervenuti entro il 15 giugno 2009, che recepiscono le intese stipulate in sede territoriale e inviate al ministero del Lavoro entro il 20 maggio 2009. Alla copertura dell'onere di 20 milioni derivante da queste misure si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Derivati ed enti locali (articolo 2-bis). Divieto per regioni, province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per questi enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consiste nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a 30 né inferiore a 5 anni. Uno o più regolamenti del ministro dell'Economia, sentite la Banca d'Italia e la Consob, d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuerà la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, che gli enti possono concludere, e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento. Per assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati e delle clausole relative alle componenti derivate, il regolamento individuerà anche le informazioni, rese in lingua italiana, che devono contenere. Ai fini della conclusione di un contratto con una componente derivata chi sottoscrive il contratto per l'ente pubblico dovrà attestare per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche. Agli enti è vietato stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto 112/2008, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura. Il ministero dell'Economia trasmetterà mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati. Gli enti dovranno allegare al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

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