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Gente di mare, pesca costiera e lagunare (articolo 2, comma 2). Per salvaguardare l'occupazione della gente di mare si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2009, il credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulla navi iscritte al Registro internazionale previsto dall'articolo 4 del Dl 457/1997 e gli sgravi contributivi per il personale imbarcato (esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali). I benefici sono estesi nel limite dell'80% alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. La norma stabilizza a regime l'applicazione di questi benefici, fino a oggi disposti annualmente attraverso ripetute proroghe.
Interventi di ristrutturazione di immobili e di recupero del patrimonio edilizio (articolo 2, comma 15). Proroga per l'anno 2011 della detrazione ai fini dell'Irpef spettante nella misura del 36%: a) delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sono detraibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, al posto del dicembre 2010 come prevedeva precedentemente la norma); b) agli acquirenti o agli intestatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie (il termine entro il quale devono essere eseguiti gli interventi è prorogato al 31 didembre 2011 e il termine entro il quale devono essere alienati o assegnati i beni è differito al 30 giugno 2012); c) delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (Iva ridotta al 10% per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata).
Istruzione (articolo 2, comma 47). Un decreto Istruzione, di concerto con i ministri dell'Economia e per i Rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni, fisserà entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria per il 2009 i criteri per la distribuzione alle Regioni delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione.
New slot: sale il prelievo dell'Erario (articolo 2, comma 49). Sale poi il prelievo dell'Erario sulle new slot (apparecchi per il gioco collegati in rete): si passa da 12,70 a 13,40 euro a partire dal 1° gennaio 2009. Le maggiori entrate che arriveranno, rispetto a quanto incassato nel 2008, saranno divise tra Unire e Coni.
Patto di stabilità interno (articolo 2, comma 41). Nel corso dell'esame dell'Aula alla Camera modificato l'articolo 77-bis del Dl 112/2008, relativo alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali per il triennio 2009-2011. Viene precisato che il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista, considerato ai fini della determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno è quello risultante dalla differenza fra entrate finali e spese finali. Vanno escluse dal compito del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province a dai comuni per l'attuazione delle ordinanze del presidente del Consiglio dei ministri in caso di dichiarazione di stato di emergenza. Questa esclusione è operativa anche se le spese si effettuano in più anni, a patto che siano nei limiti delle risorse. Le province e i comuni beneficiari sono tenuti a presentare al Dipartimento della protezione civile l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Escluse dal computo del saldo finanziario 2007 - di riferimento per individuare i saldi obiettivo e i saldi utili per il rispetto del patto di stabilità - oltre che le risorse derivanti dalla cessione di azioni e quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare, anche le risorse provenienti dalal distribuzione di dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere da queste società qualora quotate nei mercati regolamentati. L'esclusione vale nel caso in cui le risorse sono destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito. Le informazioni che vengono inviate semestralmente dagli enti locali sottoposti al Patto di stabilità per il triennio 2009-2011 al ministero dell'Economia ai fini del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto e della verifica del rispetto degli obiettivi del patto, siano messe a disposizione della Camera e del Senato, oltre che dell'Upi e dell'Anci come già previsto dalla normativa vigente, da parte del ministero dell'Economia secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni. La riduzione dei trasferimenti erariali prevista per gli enti locali che non rispettino gli obiettivi del patto di stabilità negli anni 2008-2011, è commisurata allo scostamento dall'obiettivo, ed effettuata pertanto in misura pari all'importo corrispondente alla differenza tra il saldo programmatico e il saldo reale effettivamente raggiunto dall'ente inadempiente, anziché in misura pari al 5% del contributo ordinario, come previsto dalla disciplina vigente. Non applicazione delle sanzioni (riduzione dei trasferimenti e divieto di impegnare spese di parte corrente, di ricorrere all'indebitamento e di procedere ad assunzioni), in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 per pagamenti relativi a spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti entro la data del 25 giugno 2008, laddove gli enti locali inadempienti siano stati virtuosi nel triennio 2005/2007 e abbiano registrato nel 2008 impegni di spesa corrente per un ammontare non superiore a quello medio del triennio 2005/200. Gli impegni di spesa corrente del 2008 devono essere calcolati al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale.
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