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Patto di stabilità e interventi infrastrutturali (articolo 2, comma 48). Le sanzioni previste dall'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del Dl 112/2008 non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del ministero dell'economia, d'intesa con la Conferenza unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie. Un decreto del ministero dell'Economia stabilirà le modalità di verifica dei risultati utili al patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione di queste novità. Le Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze entro 20 giorni dalla trasmissione. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria per il 2009, saranno adottate le disposizioni sui criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali sul punto, con i termini e le modalità per l'invio delle istanze da parte degli enti interessati.
Patto di stabilità interno per le Regioni, sanzioni (articolo 2, comma 39). Modificato il comma 658-bis dell'articolo 1 della legge 296/2006, relativo all'applicazione delle sanzioni nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non abbiano conseguito per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno. In pratica viene meno l'applicazione delle sanzioni per le regioni e le province autonome qualora cioè lo scostamento registrato dalla regione rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale effettuate per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea (escluse le quote di finanziamento nazionale). Il testo vigente prevede invece che la regione, per evitare la sanzione, debba recuperare lo scostamento nell'anno 2008.
Patto di stabilità per le Regioni, spese interventi cofinanziati dall'Unione europea (articolo 2, comma 42). Introdotti due commi aggiuntivi all'articolo 77-ter del Dl 112/2008 (manovra d'estate) che mirano a escludere le spese effettuate per interventi cofinanziati dall'Unione europea dal calcolo del Patto di stabilità. A decorrere dal 2008, dal computo della base di calcolo e del saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno di regioni e province autonome non sono computate le spese in conto capitale effettuate dagli enti per interventi cofinanziati dall'Unione europea, relativamente ai finanziamenti comunitari (restano, dunque, computate nella base di calcolo e nei risultati del Patto di stabilità interno le sole quote di finanziamento statale e regionale). Nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori di cofinanziamento, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso nelle spese del Patto di stabilità relativo all'anno della comunicazione del mancato riconoscimento. Se la comunicazione avviene nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere effettuato anche nell'anno
successivo.
Piccola proprietà contadina (articolo 2, comma 8). Prorogate al 31 dicembre 2009 le agevolazioni tributarie previste per l'acquisto di terreni finalizzati alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina. I benefici consistono nell'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa di 168 euro. Resta dovuta nella misura ordinaria (1%) l'imposta catastale.
Raccolta e accettazione di scommesse (articolo 2, comma 50). Per garantire la continuità nella gestione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, previo esperimento delle necessarie procedure di gara a evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 marzo 2009 (la data slitta di due mesi, prima era previsto il 31 gennaio 2009) sono revocate le concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999, come integrata dalla deliberazione del commissario straordinario dell'Unire del 14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.
Rinnovo contratti pubblico impiego (articolo 2, commi da 27 a 35). Per il biennio contrattuale 2008-2009, le risorse per il personale statale previste dalla legge 244/2007 per l'indennità di vacanza contrattuale sono maggiorate, a decorrere dall'anno 2009 di 1.560 milioni di euro. Per il personale in regime di diritto pubblico appartenente alle Amministrazioni statali le risorse per i miglioramenti economici sono determinate in 680 milioni di euro a decorrere dal 2009 con specifica destinazione di 586 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia. Gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2009, per la copertura degli oneri, comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni.
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