Sono esentate ai fini delle imposte sui redditi le plusvalenze individuate dall'articolo 67 del Tuir, purché derivanti dalla cessione di partecipazioni in società (escluse quelle semplici), costituita da non più di 7 anni, possedute da almeno 3 anni e reinvestite entro 2 anni in società che svolgono la stessa attività (ma costituite da non più di 3 anni)