Le università pubbliche possono trasformarsi in fondazioni di diritto privato – enti non commerciali – con delibera a maggioranza assoluta del Senato accademico. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili sono esenti da tasse.
I contributi e le liberalità a favore delle università sono esenti da tasse e deducibili dal reddito, mentre gli oneri notarili degli atti di donazione sono ridotti del 90%. Insieme alla delibera di trasformazione devono essere adottati statuto e regolamenti amministrativi