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La Finanziaria 2009
 
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Articolo 20. Contributi e assistenza

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I datori di lavoro che corrispondono l'indennità di malattia al posto dell'Inps non devono versare la relativa contribuzione all'Istituto di previdenza.
Nei procedimenti su controversie in materia di previdenza o assistenza, è prevista la riunificazione d'ufficio: le domande o le azioni esecutive devono però frazionare un credito relativo allo stesso rapporto, comprese le somme eventualmente dovute per interessi, onorari e competenze. Senza riunificazione, il giudice può dichiarare d'ufficio l'improcedibilità delle domande successive alla prima. Se la riunificazione non è stata osservata, il giudice può sospendere il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli già definiti. Per l'assegno sociale occorre aver soggiornato in Italia, in modo continuativo, almeno 10 anni

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