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Articolo 23 bis. Servizi pubblici locali

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Per conferire i servizi pubblici locali si individuano imprenditori con procedure competitive a evidenza pubblica, nel rispetto tra gli altri dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità.
Le Regioni e gli enti locali, d'intesa con la Conferenza unificata, possono definire i bacini di gara per i servizi, se rispettano una serie di parametri. Le concessioni di servizio idrico integrato, rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica, cessano il 31 dicembre 2010 ex iure. Sono escluse le concessioni dirette. Sono stabiliti alcuni divieti per i titolari di servizi pubblici locali non affidati con procedura competitiva (escluse le società quotate). Entro fine 2010, si passa alle procedure ad evidenza pubblica. È autorizzata la delegificazione di una serie di ambiti di attività del servizio pubblico locale, in house e non. È abrogato il relativo articolo del testo unico sugli enti locali, mentre sono fatte salve le procedure già avviate.

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