È lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga di notte – per almeno 3 ore – una parte del suo orario di lavoro, secondo le norme del contratto collettivo. Il riposo consecutivo di almeno 24 ore è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Fanno eccezione le attività di lavoro a turno, ogni volta che il lavoratore cambia turno, oltre che squadra.
Le deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima del riposo settimanale possono essere stabilite anche nei contratti collettivi territoriali o aziendali. Per quanto riguarda le violazioni in materia di orario di lavoro, riposi settimanali e ferie annuali, è prevista una sanzione da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento. Per la violazione delle norme sul riposo giornaliero la sanzione va da 25 a 100 euro. La sanzione prevista per chi non rispetta le norme sul lavoro straordinario vanno da 25 a 154 euro. Nel caso in cui la violazione interessi più di cinque dipendenti per più di 50 giorni lavorativi in un anno la sanzione va da 154 a 1.032 euro. È esclusa, nel caso di reiterate violazioni in materia di durata massima dell'orario di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, la possibilità di adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale.