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Articolo 71. Assenza per malattia

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Ai dipendenti pubblici, per i primi dieci giorni di assenza per malattia, è corrisposto il trattamento economico fondamentale, esclusi le indennità a carattere fisso e continuativo e i trattamenti accessori. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti o da norme specifiche per le assenze dovute a infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, patologie gravi. Per le assenze superiori ai 10 giorni (o dopo il secondo evento di malattia nel corso dell'anno), occorre un certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica. Il controllo è disposto anche nel caso di un solo giorno di assenza.
La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di fruizione dei permessi retribuiti. Le assenze non sono assimilate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione collettiva, ad eccezione delle assenze per maternità o paternità, lutto, citazione a testimoniare, funzioni di giudice popolare, o per i portatori di handicap grave.

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