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Articolo 81. Misure fiscali

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L'articolo 81 apre la parte dedicata alle principali disposizioni fiscali della manovra d'estate. I primi 15 commi, soppressi durante l'esame alla Camera, introducevano, per la coltivazione degli idrocarburi, un'ulteriore aliquota di prodotto, modificando anche gli acconti per questo prelievo. Il comma 16, invece, prevede un'addizionale di 5,5 punti per le imprese dei settori petroliferi e del gas. L'addizionale scatta per i soggetti che nel periodo precedente alla data di entrata in vigore del decreto legge 112/2008 abbiano conseguito un volume di ricavi superiori a 25 milioni di euro o che operano nei settori dell'energia. La maggiorazione non scatta per le imprese che non abbiano come produzione prevalente quelle colpite dal prelievo. Sono escluse dall'addizionale le imprese che producono energia utilizzando mezzi di produzione ecologici.
Le regole con la nuova aliquota per i produttori di energia, con i commi 16-bis e 16-ter, vengono modulate in modo da disciplinare i casi dei soggetti che abbiano optato per il consolidato fiscale o per la trasparenza (l'addizionale viene gestita autonomamente da ogni società, compatibilmente con le caratteristiche dei due regimi speciali di tassazione). Viene poi prevista (comma 17) l'applicabilità dell'addizionale, in deroga ai principi fissati dallo Statuto del contribuente, con decorrenza dal periodo in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre è previsto (comma 18) che il peso dell'aumento dell'aliquota non possa essere traslato sul consumatore finale. Il controllo è affidato all'Autorità per l'energia elettrica e per il gas.
I commi da 19 a 25 dell'articolo 81 disciplinano gli aspetti relativi alla valutazione delle rimanenze delle imprese operanti nei settori petroliferi e del gas. La valutazione, stabilisce la norma, per i soggetti che non applicano gli studi di settore è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del «primo entrato primo uscito». Le stesse regole valgono per le imprese che applicano gli Ias. Le disposizioni si applicano dal periodo d'imposta in corso. Al maggior valore che emerge dall'applicazione della regola, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi delle persone fisiche, delle società e dell'Irap, pari al 16 per cento. La sostitutiva può essere versata in unica soluzione o in tre rate di pari importo, applicando sulla seconda e la terza il tasso di interesse annuo del 3 per cento. Il maggior valore assoggettato alla sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo successivo a quello di prima applicazione, con regole ad hoc per i primi tre esercizi e in caso di cessione dell'azienda fino al 31 dicembre 2011.
L'ultima parte dell'articolo 81 (a partire dal comma 29) crea la cosidetta "social card", che rientra in un «Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti». Un decreto del ministero dell'Economia e di quello del Lavoro individuerà i soggetti che versano in stato di bisogno (ma che dovranno anche farne richiesta), ai quali concedere una carta acquisti finalizzata all'acquisto di beni alimentari o per il pagamento delle bollette energetiche. Periodicamente il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'andamento della "social card". Il Fondo sarà alimentato da somme riscosse in eccesso dai concessionari; somme derivanti dal recupero degli aiuti per le rivalutazioni concessi alle banche; somme versate dalle coop a mutualità prevalente; trasferimenti dal bilancio dello Stato e versamenti volontari. Il comma 38-ter rivede la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

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