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Articolo 82. Banche, assicurazioni, coop e fondi

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Viene innanzitutto prevista (commi 1-5) la deducibilità nei limiti del 96% del loro ammontare, ai fini Ires e Irap, degli interessi passivi per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo. La misura dell'indeducibilità è fissata al 4%, limitata al 3% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In sede di seconda o unica rata dell'acconto occorrerà tenere conto della nuova disciplina. Inoltre (commi 6-8) la deducibilità nell'esercizio della variazione della riserva sinistri delle assicurazioni passa dal 60 al 30 per cento. È considerato componente di lungo periodo il 75% della riserva. L'eccedenza di questa riserva è riportabile in 18 esercizi, anziché in 9. Le residue quote formate negli esercizi precedenti all'entrata in vigore della manovra sono deducibili per quote costanti fino al diciottesimo esercizio successivo. Le nuove regole operano già in sede di acconto.
Cambiano gli acconti per le imposte di bollo assolte in modo virtuale da banche e assicurazioni. La percentuale per banche e società finanziarie (prima della manovra al 70%) passa al 75% già a decorrere dal 2008, dal 2009 passerà all'85%, e al 95% a partire dal 2010. Per le assicurazioni quest'anno si passa dal 12,4 al 14 per cento. Sarà del 30% nel 2009 e del 40% a partire dal 2010. Diminuisce anche la percentuale di deduzione delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio (dallo 0,4 allo 0,3%). Le quote che eccedono questo limite saranno deducibili in 18 esercizi anziché in nove. Aumenta il prelievo sulle riserve matematiche dei rami vita. Inoltre si applica un'imposta di registro pari all'1% per le locazioni di immobili strumentali e del 2% per le locazioni di immobili abitativi, realizzate nell'ambito di gruppi bancari e assicurativi, società consortili e cooperative. Viene prorogata al 1° gennaio 2009 l'entrata in vigore della disciplina che prevedeva l'abrogazione dell'esenzione Iva sulle prestazioni di tipo ausiliario svolte nell'ambito di gruppi bancari.
I commi dell'articolo 82 che vanno dal 17 al 22 contengono le disposizioni relative ai fondi di investimento immobiliare. In particolare, aumenta dal 12,5% al 20% la ritenuta alla fonte sui proventi derivanti dalla partecipazione a ogni tipo di fondo immobiliare di diritto italiano. Si stabilisce la presunzione di esterovestizione per società o enti non residenti il cui patrimonio sia investito con prevalenza in fondi immobiliari italiani chiusi e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Viene, inoltre, stabilita una patrimoniale dell'1% per i cosiddetti fondi immobiliari familiari, calcolata sull'ammontare del valore netto dei fondi. La patrimoniale è subordinata alla verifica di requisiti annuali da parte delle società di gestione del risparmio.
Con il comma 23 dell'articolo 82 comincia il taglio delle agevolazioni in materia di stock option, in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto. Le plusvalenze derivanti da stock option saranno soggette al prelievo progressivo Irpef. Saranno, però, escluse dalla base imponibile da calcolare ai fini contributivi. I commi a partire dal 25 portano una serie di strette per le cooperative. In particolare, le coop a mutualità prevalente con determinati requisiti di bilancio dovranno destinare il 5% dell'utile netto per finanziare la "social card". La ritenuta a titolo di imposta sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai propri soci persone fisiche passa dal 12,5% al 20 per cento. L'aumento non si applica per le cooperative che non presentano i requisiti della definizione di piccole e micro-imprese. Aumenta dal 30 al 55% la quota di utili netti che concorrono alla formazione del reddito imponibile delle cooperative di consumo e loro consorzi: queste disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso e ai fini degli acconti.

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