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Articolo 6-sexies - Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria

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1.Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale e in particolare per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, la presidenza del Consiglio dei ministri sentito il ministero dello Sviluppo economico effettua la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei e inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in particolare individuando le risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualità 2007 e 2008 dei Programmi operativi 2007-2013, anche individuando modalità per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario.
2.All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i ministri dell'Economia e delle finanze e dello Sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalità di impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalità di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualità della spesa e di accelerarne la realizzazione anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto del vincolo delle precedenti assegnazioni alle amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione individua gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, con priorità per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e regionale di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione.
3.Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) approva l'intesa di cui al comma precedente e assume con propria deliberazione gli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione della stessa. Prima dell'approvazione da parte del Cipe, la riprogrammazione delle risorse di cui al periodo precedente è trasmessa al Parlamento ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
4. La presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dell'intesa di cui ai commi 2 e 3 e della riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal Cipe, promuove con le singole Regioni interessate la stipula delle intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni per individuare il programma degli interventi e le relative modalità di attuazione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi e in coerenza con le modalità di attuazione del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 le intese saranno sottoscritte anche dal ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro per i Rapporti con le Regioni.
5.Le intese istituzionali di programma di cui al comma precedente costituiscono lo strumento di attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6-quinquies del presente decreto.

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