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Articolo 52 - Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia

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1.Alla parte VII, titolo II, del Testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'articolo 227, è aggiunto il seguente capo:
«Capo VI-bis - Riscossione mediante ruolo - Articolo 227-bis (L) - Quantificazione dell'importo dovuto - 1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'articolo 211.
Articolo 227-ter (L) - Riscossione a mezzo ruolo - 1. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo.
2. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procederà a esecuzione forzata.
3. Se il ruolo è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.».

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