1.Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di procedura civile le parole «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 420».
2.Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza».