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Articolo 83 - Efficienza dell'Amministrazione finanziaria

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1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'Inps e l'agenzia delle Entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso. L'Inps e l'agenzia delle Entrate attivano altresì uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita Iva e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
2. L'Inps e l'agenzia delle Entrate determinano le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione.
3. Nel triennio 2009-2011 l'agenzia delle Entrate realizza un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzato a incrementare la capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno il 10 per cento.
4. All'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai Comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i Comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.».
5. Ai fini di una più efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di Iva nazionale e comunitaria l'agenzia delle Entrate, l'agenzia delle Dogane e la Guardia di finanza incrementano la capacità operativa destinata a tali attività anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare:
a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine;
b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;
c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi;
d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.
6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 5 è assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari.
7. Gli esiti delle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 formano oggetto di apposite relazioni annuali al ministro dell'Economia e delle finanze.
8. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonché acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7), del citato decreto del presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 è data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi indicativi di capacità contributiva.
10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacità operativa alle attività di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalità della loro cooperazione al piano.
11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 e in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i Comuni segnalano all'agenzia delle Entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.
12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali attraverso la mobilità dei loro dirigenti generali di prima fascia, nonché di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità di tali Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresì l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il ministro dell'Economia e delle finanze assegna a tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la quale è in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico già ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale è in esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  CONTINUA ...»

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