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Appello senza patteggiamento

di Giovanni Negri

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27 maggio 2008

Rafforzamento delle espulsioni e stretta sugli affitti a clandestini. Condanne più severe sulle violazioni al Codice della strada. Un progetto di accelerazione dei processi senza scorciatoie sui riti alternativi. Limiti alla sospensione della pena. Da oggi , con il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 sulla «Gazzetta Ufficiale» del 26 maggio, diventa operativo un primo blocco delle misure varate dalla riunione del Governo a Napoli. Quelle considerate da subito più urgenti e sulle quali l'Esecutivo intende marcare da subito una presenza forte.
Con qualche sorpresa, come la cancellazione della possibilità di patteggiare in appello, da sempre oggetto di polemiche, per tutti i reati e non solo per quelli che vedono l'intervento della criminalità organizzata. Riprendendo una misura già contenuta nei disegni di legge presentati dall'allora ministro dell'Interno Giuliano Amato nell'autunno scorso, viene cancellata una norma che permetteva al condannato in primo grado di ottenere in secondo grado anche forti sconti di pena. Inserita all'ultimo momento anche l'esclusione della competenza del giudice di pace per le ipotesi aggravate di lesioni colpose commesse da chi è ubriaco o sotto stupefacenti.
Sul fronte della repressione, il decreto legge si divide nettamente in due parti. Una indirizzata a colpire alcune condotte nel campo dell'immigrazione e l'altra finalizzata a sanzionare pesantemente le violazioni più gravi in materia di sicurezza stradale. Sul primo versante, è colpito l'immigrato che ha trasgredito all'ordine di espulsione inflittogli per una qualsiasi condanna di misura superiore a 2 anni. Se la pena è rimasta la stessa (da 1 a 4 anni) la svolta rispetto al passato è netta perché la sanzione, sino a poche ore fa, poteva riguardare solo le condanne ricevute per una misure detentiva da 10 in su.
L'altro punto forte dell'intervento è l'introduzione di un reato finalizzato a elevare la trasparenza nel mercato degli alloggi a stranieri per cui può essere condannato a una pena da 6 mesi a 3 anni, con l'aggiunta della confisca dell'immobile, chi affitta locali a clandestini.
Per quanto riguarda invece la sicurezza stradale e la volontà di elevare la deterrenza sull'accoppiata tra alcol e stupefacenti da una parte e guida di un'auto dall'altra, vista l'oggettiva difficoltà a contestare l'omicidio volontario ai responsabili di incidenti stradali spesso conclusi con vittime, vengono invece innalzati i massimi di pena per l'omicidio colposo, che possono toccare i 10 anni se la guida è in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti; ma anche la sola guida in condizioni fisiche alterate è punita con un detenzione che nel massimo può arrivare fino a un anno e a una sanzione pecuniaria sino a 6mila euro. Trova una sanzione penale poi, finora era solo amministrativa, il rifiuto a sottoporsi all'etilometro.
Sul piano delle procedure, invece, da oggi il pubblico ministero vede ridotti i margini di manovra sul giudizio direttissimo dopo la convalida dell'arresto in flagranza: sinora ne aveva semplice facoltà, anche se il decreto si preoccupa di precisare che la scelta per il direttissimo non deve pregiudicare le indagini (rinviando quindi la valutazione di nuovo al Pm). Stesse modalità poi per il giudizio direttissimo in caso di confessione dell'imputato.
La pubblica accusa recupera spazio sul versante del giudizio immediato, con il salto del l'udienza preliminare quando l'indagato si trova in carcere: il Pm avrà 180 giorni per valutare la possibilità di accesso alla forma processuale accelerata. Sospensione della pena vietata poi, ed esecuzione imemdiata, per alcuni reati di accresciuto allarme sociale come furti e rapine.
Infine, il Dl prevede che siano i sindaci ad adottare misure contingenti e urgenti tutte le volte che sono in pericolo incolumità pubblica e sicurezza urbana.

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