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La parola finale va alla Corte

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Lunedí 06 Maggio 2013

L'attività di controllo della Corte dei Conti sugli enti previdenziali, si inserisce in un definito e capillare sistema che ha assunto connotati linearmente dipendenti dal l'evoluzione di tutto il sistema previdenziale del nostro Paese, fortemente ancorato alla Carta costituzionale da cui trae i principi ispiratori.
L'articolo 38 della Costituzione, infatti, garantisce ai lavoratori «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria» e prevede che le forme di tutela siano affidate a organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato.
In questo contesto previdenziale e assistenziale strutturalmente sottoposto a grande revisione e nell'ottica costituzionalmente imposta e condivisa di offrire tutela previdenziale a un numero sempre più ampio di categorie, nascono le Casse di previdenza dei liberi professionisti, dapprima a natura giuridica di diritto pubblico, tra le quali la Cassa dei dottori commercialisti istituita con la legge 100/1963.
Da questo clima riformista non poteva rimanere avulsa la Corte dei Conti, la quale con la legge 259/1958, viene investita del potere di controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati dallo Stato. Questa legge rappresenta l'espressione rinnovatrice dell'ordinamento in quanto riguarderà non solo enti pubblici, ma anche forme giuridiche private quali società, fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute.
L'impronta innovativa tracciata dalle riforme degli anni Cinquanta ha trovato proseguimento con il decreto legislativo 509/1994 che ha trasformato le Casse professionali da soggetti di natura pubblica a soggetti privati senza scopo di lucro attribuendo loro autonomia gestionale, organizzativa e contabile, mantenendo però attivo, data la natura pubblica dell'attività da esse svolta, il controllo affidato alla magistratura contabile.
È facilmente intuibile che il controllo svolto dalla Corte opera in parallelo all'azione svolta da altri organismi, i cui meccanismi di verifica sono condotti dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dal ministero del l'Economia e delle finanze, ma anche da altri enti o organismi. Da ultimo, infatti, con il decreto legge 98/2011 (convertito con legge 111/2011) la Covip, già autorità di vigilanza sui fondi pensione, assume un ruolo non privo di rilievo di verifica degli investimenti e della composizione del patrimonio delle Casse. Tuttavia, nonostante la presenza di diverse istituzioni, l'importanza della partecipazione della Corte dei conti a questa attività deriva dal fatto che è la medesima che riferisce al Parlamento i risultati del controllo condotto sulla gestione finanziaria.
Negli ultimi anni, la pressante crisi economica che ha colpito l'intera economia mondiale congiuntamente alla presenza di fattori di criticità interni al sistema pensionistico – primo fra tutti il progressivo innalzamento dell'aspettativa di vita – ha spinto gli enti di previdenza a pensare a una profonda riorganizzazione dei propri regolamenti interni.
Si tratta di interventi imprescindibili, direi quasi obbligati, per le Casse professionali, che per espressa previsione normativa non possono ottenere trasferimenti finanziari da parte dello Stato e devono provvedere a mantenere nel tempo il faticoso equilibrio tra entrate contributive e spesa per pensioni, potendo contare soltanto sui flussi contributivi dei propri iscritti.
Non è tutto. Alle Casse di previdenza è stato richiesto un ulteriore impegno gestionale: dal l'entrata in vigore dell'articolo 24, comma 24 del decreto legislativo 201/2011 (il decreto Salva-Italia) devono "tarare" i loro equilibri di bilancio su un orizzonte temporale di cinquant'anni e non più su un trentennio. Per questa ragione sono state interessate da una serie di interventi e di disposizioni al riguardo, che mirano al contenimento della spesa, soprattutto rispetto al personale e ai consumi intermedi, rimodulando anche la gestione degli investimenti, visto l'impatto che queste politiche hanno sui conti pubblici.
In tale contesto alcune Casse si sono fatte promotrici di una serie di interventi di riforma, attraverso l'introduzione del meccanismo di calcolo contributivo delle pensioni che ha permesso di salvaguardare l'equilibrio finanziario di lungo periodo.
La funzione della Corte dei conti si esaurisce, come anticipato, nel riferire al Parlamento l'esito dei controlli svolti e attraverso gli elementi valutativi pervenuti è possibile analizzare lo stato di salute degli enti controllati e, laddove fosse necessario, porre in essere una mirata attività di indirizzo legislativo. È da ricordare, inoltre, che negli ultimi anni l'esigenza di un controllo più attento sulle risorse finanziarie provenienti dalla collettività sia nettamente più stringente e sentita da tutto il Paese.
Nel complesso sistema dei controlli, in parte illustrato, auspico, dunque, il mantenimento del clima di profonda e consolidata collaborazione che finora ha contraddistinto le istituzioni interessate, nel rispetto della riconosciuta autonomia statutaria e regolamentare delle Casse professionali – cui non sono, peraltro, estranei incisivi poteri di vigilanza e di interventi riservati al l'autonomia statale –, fiducioso che gli enti controllori adempiranno in maniera appropriata e sinergica al ruolo così delicato, ma nel contempo necessario, che la legge gli ha affidato.
  CONTINUA ...»

Lunedí 06 Maggio 2013
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