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Alt ai contributi «libero professionali»

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Lunedí 09 Settembre 2013

Ho 63 anni compiuti lo scorso gennaio e sono un dottore commercialista, iscritto alla Cassa di previdenza di riferimento da 30 anni. Prima di iniziare la libera professione, sono stato alle dipendenze di un privato per circa cinque anni, e i relativi contributi risultano regolarmente accreditati presso l'Inps. L'età per la pensione si avvicina e vorrei capire se effettivamente conviene ricongiungere il periodo pregresso oppure, viste le novità degli ultimi anni, accedere alla pensione in regime di cumulo o di totalizzazione.

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Il ricorso alla totalizzazione nazionale (Dlgs 42/2006) consente l'accesso alla pensione con 65 anni e 3 mesi di età (e almeno 20 di contributi) oppure, indipendentemente dal l'età anagrafica, con 40 anni e 3 mesi di contributi. Nel 2015 il lettore riuscirà a perfezionare i requisiti anagrafici.
Tuttavia, non potrà vantare alcun diritto autonomo in nessuna delle due gestioni interessate. Infatti, nell'Inps il requisito contributivo è insufficiente per un diritto autonomo, mentre nella Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (Cnpadc) il conseguimento della pensione anticipata (ex anzianità) è previsto con almeno 61 anni di età e 38 anni di contributi, o con il solo requisito contributivo di 40 anni. Requisiti che il lettore non può vantare. Egli, tuttavia, potrà accedere alla totalizzazione, con l'applicazione della finestra mobile di 18 mesi, e con la pensione calcolata con regole esclusivamente contributive, mancando un diritto autonomo.
Nel caso in esame, il cumulo non risulta possibile poiché le Casse libero-professionali non risultano menzionate nel l'articolo 1, comma 239, della legge 228/2012. Infatti come precisato dall'Inps, con la circolare 120/2013, nel caso in cui un soggetto sia titolare di periodi di contribuzione presso una delle gestioni citate dalla norma unitamente ad altri presso una Cassa libero-professionale, il cumulo non potrà riguardare i periodi maturati presso quest'ultima (si veda anche l'articolo in apertura di queste pagine). Tuttavia, poiché nel caso in esame il lettore vanta "contribuzione utile" solo presso l'Inps, la facoltà di cumulo non potrà essere esercitata.
Si segnala, invece, la possibilità di ricongiungere con onere, ai sensi della legge 45/1990, i periodi Inps presso la Cnpadc, al fine di incrementare l'anzianità contributiva anticipando il perfezionamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi secondo le regole vigenti nella Cassa. È utile ricordare che il periodo presso l'Inps non potrà formare oggetto di pensione supplementare, poiché tale facoltà è esclusa ai titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunedí 09 Settembre 2013
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