La stretta sulle pensioni dei ragionieri, deliberata due giorni fa, aspetta il nulla osta dei ministeri vigilanti (Lavoro ed Economia). I tempi, secondo il presidente della Cassa Paolo Saltarelli, dovrebbero essere brevi. La riforma, tra l'altro, prevede l'aumento del contributo soggettivo (10% dal 2013 e 15% a regine nel 2018), dell'età pensionabile (che passa da 65 a 68 anni) e l'eliminazione della pensione di anzianità, sostituita da una meno vantaggiosa pensione di vecchiaia anticipata.
Tra le novità c'è la cosiddetta «riduzione di equilibrio». Si tratta di un meccanismo che ha l'obiettivo di ridurre, almeno in parte, la differenza che esiste tra vecchi e nuovi iscritti. I primi, infatti saranno avvantaggiati perché parte dell'assegno sarà calcolato con il sistema retributivo, che considera i redditi che il professionista ha registrato durante l'attività. Dal 1° gennaio 2004, invece, si è passati al metodo di calcolo contributivo, dove rileva quanto si è versato alla Cassa e non quanto si è guadagnato.
La «riduzione di equilibrio» interessa, quindi, quei ragionieri che avranno la pensione calcolata in parte (e cioè per i contributi versati fino al 31 dicembre 2003) con il sistema retributivo e in parte con quello contributivo. Per vedere in pratica come funziona la riduzione si rimanda all'esempio in basso.
Fino ad oggi interventi del genere si sono poi scontrati con le decisioni dei tribunali, si pensi al contributo di solidarietà introdotto sia dalla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti che da quella dei ragionieri quando hanno deliberato il passaggio al contributivo nel 2003, bocciato dalla Corte di Cassazione (tra le altre, sentenza 25030 del 2009).
Ora però il momento storico è diverso; la stessa legge Fornero (Dl 201/2011) ha introdotto un contributo di solidarietà dell'1% sulle pensioni dei ragionieri quale penalità per il mancato equilibrio a 50 anni che andava garantito entro il settembre 2012. Contributo previsto per il 2012-2013 e che la Cnpr, «per assicurare l'equilibrio finanziario e l'equità fra le generazioni» reintroduce per il triennio 2014-2016, con un range che va dall'1 al 5% (articolo 13 del nuovo regolamento in attesa di approvazione), per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2013 per la parte che supera i 12.400 euro annui (il doppio del trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria).
© RIPRODUZIONE RISERVATA