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Doppio regime per le professioni

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Mercoledí 02 Ottobre 2013

L'aumento dell'aliquota Iva può arrivare a penalizzare doppiamente i professionisti a seconda che gli stessi abbiano o meno, una cassa di previdenza ad hoc. Lo scatto di un punto percentuale dell'aliquota Iva ordinaria, che passa dal 21 al 22% con effetto dal 1° ottobre, arriva a penalizzare in modo particolare i professionisti che, essendo sprovvisti di una cassa di previdenza privata, aderiscono obbligatoriamente alla gestione separata Inps. In questo caso, infatti, sull'eventuale addebito previdenziale del 4% effettuato in parcella, va calcolata anche l'imposta sul valore aggiunto che, di conseguenza, si trasformerà in un costo puro per i clienti che, per motivi soggettivi od oggettivi, non possono detrarre, in tutto o in parte, l'Iva.
Ancorché si parli di una penalizzazione in termini relativi di 4 centesimi di punto percentuale, se si somma tale variazione al punto percentuale di aumento dell'imposta, e si cala il tutto nella situazione economica attuale, in presenza di onorari discretamente rilevanti la cosa potrebbe non essere così indifferente per il cliente finale che resta colpito dall'imposta.
Per quanto riguarda la determinazione delle operazioni per le quali scatta l'incremento dell'aliquota Iva, è necessario fare riferimento al momento in cui si considera effettuata l'operazione.
In base a quanto disposto dall'articolo 6 del Dpr 633/72, le prestazioni di servizio si considerano effettuate, in via generale, «all'atto del pagamento del corrispettivo». Se, pertanto, per una prestazione professionale svolta prima dell'entrata in vigore della nuova aliquota Iva, il professionista non abbia ancora incassato il corrispettivo, nel momento in cui l'incasso dovesse avvenire la parcella andrà emessa considerando l'aliquota vigente in quel momento. Pertanto se l'incasso si verifica dal primo ottobre in poi, l'aliquota Iva applicabile sarà del 22 per cento. Alla regola generale che vede l'incasso al centro della determinazione dell'aliquota Iva da utilizzare, va affiancata l'eccezione, prevista sempre dall'articolo 6 della legge Iva. Se, infatti, prima dell'incasso del corrispettivo fosse emessa, per tutto o parte del corrispettivo, la parcella, il momento di effettuazione dell'operazione si considera avvenuto proprio nella data di emissione della fattura con riferimento alla parte fatturata. Così, se prima dell'1 ottobre 2013 un professionista ha emesso fattura con addebito del corrispettivo per tutta o parte della prestazione che ha già eseguito o che andrà ad eseguire in seguito, l'aliquota Iva applicabile sarà quella vigente nel momento di emissione della fattura e, quindi, nel caso prospettato il 21 per cento.
La regola sulla fattura anticipata non riguarda, ovviamente, l'emissione di eventuali "notule" o di così dette "fatture proforma" che, come ben noto, non costituiscono documenti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ma rappresentano semplici "pro memoria" per il cliente sull'importo da pagare al professionista che, una volta incassato il corrispettivo, dovrà emettere regolare parcella con l'aliquota Iva in vigore al momento dell'incasso.
È bene fare attenzione, quindi, che le eventuali proforma emesse fino al 30/09/2013 risulteranno non corrette riportando, infatti, un importo da pagare da parte del cliente inferiore a quello reale, proprio per effetto dell'aumento di aliquota scattato dal 01/10/2013.
In presenza di eventuali note di accredito da emettere in base a quanto disposto dall'articolo 26 del Dpr 633/72, va sempre rispettata l'aliquota Iva applicata sul documento da rettificare. Così, in presenza di una parcella emessa con l'aliquota Iva al 21%, l'eventuale nota di accredito dovrà tenere conto dell'aliquota originariamente applicata a nulla rilevando il momento in cui essa viene emessa. In caso, invece, di variazione in aumento della base imponibile, la nota di addebito che non costituisce altro che una fattura integrativa, dovrà seguire le normali regole per la determinazione del momento di effettuazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La regola

PROFESSIONISTI CON CASSA

L'aliquota Iva va applicata sull'onorario, non maggiorato del contributo integrativo obbligatoriamente addebitato in parcella (solitamente del 4%) in base alle norme che governano le casse private

PROFESSIONISTI SENZA CASSA
L'aliquota Iva va applicata sull'onorario maggiorato del contributo previdenziale (4%) di cui alla gestione separata Inps che il professionista può addebitare in parcella. Nel caso in cui non venga addebitato il contributo previdenziale in parcella, l'aliquota Iva colpirà solo l'onorario

CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE

Tra le casse professionali privata si annoverano:

Cassa agrotecnici; Cassa consulenti del lavoro; Cassa biologi; Cassa dottori agronomi, forestali, attuari, chimici, geologi; Cassa dottori commercialisti; Cassa farmacisti; Cassa forense; Cassa geometri; Cassa giornalisti e liberi professionisti; Cassa infermieri, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia; Cassa ingegneri e architetti; Cassa medici; Cassa notariato; Cassa periti agrari; Cassa periti industriali; Cassa psicologi; Cassa ragionieri e periti commerciali; Cassa veterinari; Fondo previdenza spedizionieri doganali

Mercoledí 02 Ottobre 2013
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