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STUDI IN SOCIETÀ: PARTENZA IN SALITA

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Lunedí 04 Febbraio 2013

Mario Riletti è un ingegnere. Ha deciso di unire le sue forze a quelle di un architetto e un geometra, e di coinvolgere nell'attività una piccola impresa di costruzioni che farà da finanziatore. Fra qualche giorno potrebbe creare una società tra professionisti (Stp), il nuovo strumento previsto dalla legge di stabilità per il 2012 e disciplinato nel dettaglio da un regolamento del ministero della Giustizia, di concerto con il ministero dello Sviluppo economico, in fase avanzata di definizione.
Eppure, avrà più di un problema. Per esempio, come dovrà fare la dichiarazione dei redditi? Sarà tassata la società o i soci? E i contributi alle casse professionali di previdenza come dovranno essere versati? E ancora: se nella società volesse entrare con una piccola quota anche un avvocato – magari per seguire le pratiche degli appalti e delle gare – potrebbe farlo oppure si troverebbe la strada sbarrata dalla riforma dell'ordinamento forense?
Le regole sono pronte, insomma, ma la società tra professionisti rischia una partenza tutta in salita. E non solo per gli aspetti incerti. Ad esempio, l'ingegner Riletti non potrebbe essere socio di nessun'altra Stp, neppure in un'altra città o per un altro tipo di attività. E la stessa limitazione – con in più il tetto massimo di 1/3 del capitale e dei diritti di voto – si dovrebbe applicare anche ai soci "non professionisti", come l'impresa di costruzioni nel nostro esempio. Su quest'ultimo punto il testo del regolamento tradisce qualche ambiguità (e la relazione tecnica rimette la scelta all'interprete), ma la norma di legge è chiara nell'imporre la partecipazione singola.
Un socio, una società
Pur tra tante criticità, il giudizio dei rappresentanti dei professionisti è positivo. Armando Zambrano, il presidente del Pat (che riunisce le professioni dell'area tecnica) e dell'ordine degli ingegneri, commenta: «Le Stp sono un'opportunità per i giovani, che potranno riunirsi in organismi multidisciplinari, anche aiutati da soci di capitale. E il cliente sarà garantito anche dal controllo disciplinare». L'ultima bozza di regolamento precisa infatti che la società risponde delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale è iscritta. E le società multidisciplinari – si legge – si iscrivono presso l'albo professionale relativo all'attività indicata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. Ma sul punto Zambrano alza il tiro: «Dovrà trattarsi davvero di attività prevalente – dice – altrimenti le società si dovranno iscrivere a tutti gli albi di appartenenza dei soci. Altrimenti, il controllo sarebbe vanificato. Prendiamo, per esempio, una Stp costituita da geologi e ingegneri che, in base allo statuto, esercita l'attività prevalente in ambito geologico; ma se la società commette una violazione deontologica in ambito ingegneristico, l'ordine degli ingegneri, oltre a sanzionare i professionisti iscritti all'albo, deve poter agire anche contro la società». Una posizione tutto sommato logica, che però – se non sarà recepita nella versione definitiva del testo ministeriale – creerà una contraddizione tra il regolamento e l'orientamento degli ordini (o di alcuni di essi).
Imposte e contributi
L'altra grande incognita è quella fiscale e contributiva, su cui il decreto non prende posizione «per assenza di riferimenti nella norma primaria»: se l'avesse fatto, sarebbe incappato nell'eccesso di delega. «Per noi si tratta di reddito di lavoro autonomo», incalza Marina Calderone, presidente del Cup e dell'ordine dei consulenti del lavoro. «Già la legge delega – prosegue – circoscrive l'ambito di azione delle società, prevedendo che si possano costituire solo per esercitare attività professionali: quindi, non possono che produrre reddito di lavoro autonomo». I chiarimenti ufficiali, però, dovranno arrivare dal ministero dell'Economia e dall'agenzia delle Entrate: «Cercheremo il dialogo – assicura Calderone – perché è sui profili fiscali, oltre che su quelli previdenziali, che si gioca il successo delle nuove società».
Al di là delle incertezze, la possibilità di unire le forze e le risorse economiche di soggetti diversi in un unico veicolo societario – dalla Snc alla Spa – è un'innovazione rilevante nel mondo delle professioni. Tanto più in un periodo di crisi economica ed evoluzione tecnologica come quello attuale. Più di un anno di lavori, discussioni e mediazioni tra ministero e categorie, però, non ha prodotto finora un meccanismo facile da applicare.
twitter@c_delloste
twitter@valemaglione
twitter@par_gio
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1 COSTITUZIONE E ISCRIZIONE Albo e registro imprese LE REGOLE
1 La società tra professionisti – o società professionale – può essere costituita secondo i modelli societari del Codice civile (titoli V e VI del V libro), tra cui società semplice, Snc, Sas, Srl, Spa e società cooperative. Si potrà scegliere anche la Srl semplificata, mentre potrebbe sorgere un dubbio per la Srl a capitale ridotto che è prevista dal decreto sviluppo del 2012 e trova nel Codice civile solo le norme di contorno
  CONTINUA ...»

Lunedí 04 Febbraio 2013
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