MILANO
Operativa da febbraio la riforma forense. La legge di revisione dell'ordinamento forense, l'ultimo intervento di ampio respiro votato in questo scorcio finale di legislatura, è stata infatti pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 15 di ieri e porta il numero 247 del 2012 (il presidente della Repubblica la ha firmata infatti a fine anno). Il debutto del provvedimento al prossimo 2 febbraio rende, a questo punto, possibile delineare una sorta di mappa con le misure subito in vigore e quelle che dovranno attendere ancora un completamento, totale o anche solo parziale.
Tra le prime, suscettibile di maggiore impatto, c'è il nuovo regime dei compensi. La parcella va concordata per iscritto ma il preventivo è dovuto solo su richiesta del cliente. Massima libertà nella pattuizione: ammesso l'accordo a tempo o a forfait oppure legato ai temi di erogazione o ancora a singole fasi e prestazioni; semaforo rosso, invece, per il patto di quota lite, l'accordo con il quale l'avvocato riceve in pagamento tutto o parte del bene oggetto della lite. I parametri, dei quali si attende la revisione, verranno applicati in caso di liquidazione giudiziale ma anche quando manca una determinazione per iscritto dell'onorario o comunque manca un accordo.
Legittimo anche l'esercizio della professione in forma associata ma sono autorizzate solo le società di persone o di capitale i cui soci sono avvocati iscritti all'Albo; servirà però un decreto legislativo entro luglio per disciplinare la fisionomia del modello societario. Subito in campo, poi, la riserva sulla consulenza legale e l'assistenza stragiudiziale, a patto che sia collegata all'attività giurisdizionale e svolta in maniera sistematica e continuativa.
Via libera a una disciplina più puntuale della pubblicità, con l'esclusione di quella comparativa o in violazione del decoro professionale; sarà tuttavia possibile fare conoscere al pubblico l'attività dello studio sottolineandone, per esempio, i connotati specialistici. Proprio la specializzazione rappresenta un altro degli elementi di novità, con la possibilità per il legale di fregiarsi del titolo di specializzata, dopo avere seguito un particolare percorso di formazione dalla durata biennale (ma servirà un regolamento), oppure acquisendolo di diritto quando l'avvocato è in grado di attestare un attività di almeno 5 anni nel settore di specializzazione.
Formalizzata la durata del tirocinio a 18 mesi, con almeno 6 mesi trascorsi presso uno studio di avvocato e altrettanti durante la frequentazione dell'ultimo anno di università. Il tirocinio non determina di diritto l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale. Dà però diritto al praticante di ottenere un rimborso delle spese sostenute per conto dello studio. Dopo i primi 6 mesi, però, possono (non c'è un obbligo) essere riconosciuti, con un contratto dedicato, un'indennità o un compenso per l'attività svolta, misurati sull'effettivo apporto professionale e, di fatto, circoscritto dall'utilizzo delle strutture stesse dello studio.
Infine, la formazione professionale viene resa obbligatoria, ma superando il sistema attuale dei crediti formativi, mentre l'esercizio della professione dovrà essere effettivo e avrà come conseguenza l'iscrizione obbligatoria all'Albo e alla cassa forense, che rappresenta l'unica forma di previdenza ammessa.
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La mappa delle novità
A confronto le misure subito in vigore e quelle che necessitano invece di misure attuative
IN VIGORE
01|Associazioni tra avvocati
Via libera alle associazioni tra avvocati, aperte anche ai commercialisti e ai notai
02|Pubblicità
Operative le norme sulla pubblicità che deve essere, trasparente, veritiera, corretta, non comparativa e fare riferimento alla «natura e ai limiti dell'obbligazione professionale»
03| Iscrizione alla cassa
Scatta l'obbligo di iscrizione alla cassa forense in contemporanea con l'iscrizione all'albo professionale. La Cassa forense sta pensando all'iscrizione d'ufficio per 56 mila avvocati che mancano all'appello, per i quali servono però regole certe che tengano conto della situazione economica dei diretti interessati. Non è secondaria neppure una valutazione dell'impatto della misura sulla cassa
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