Un incentivo all'uso della Pec, la posta elettronica certificata, arriva dalla sesta sezione civile della Cassazione.
La suprema Corte, con l'ordinanza 6752 depositata ieri, dà ragione all'avvocato che ha ottenuto il rinvio del processo perché «il decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del giudice relatore non è stato ritualmente notificato» . L'"irritualità" in questo caso consiste nel fatto che la notifica è stata fatta presso la Cancelleria e non alla posta elettronica certificata del professionista.
La legge di stabilità 2012, la numero 183 del 2011, all'articolo 25, ha infatti modificato l'articolo 366 del Codice di procedura civile e previsto che la notifica non deve essere più fatta presso la Cancelleria quando il professionista «ha comunicato al proprio ordine l'indirizzo di posta elettronica certificata». Comunicazione che nel caso trattato dalla suprema Corte era stata fatta. Di qui la decisione di dare ragione all'avvocato del ricorrente e di concedere il rinvio a nuovo ruolo della causa.
Sempre ieri la Cassazione ha preso posizione sui tempi di prescrizione dei crediti contributivi da versare alla Cassa forense. Con la sentenza 6729, la suprema Corte chiarisce che la prescrizione dei crediti contributivi decorre dall'invio della dichiarazione dei redditi all'ente previdenziale, anche se la dichiarazione non corrisponde al vero.
Nel caso trattato, l'ente previdenziale, attraverso il controllo incrociato con l'anagrafe tributaria, ha scoperto che un professionista iscritto alla Cassa aveva dichiarato al fisco un reddito diverso, e più alto, di quello comunicato all'ente per gli anni 1987, 1988 e 1989.
Nel presentare ricorso, la Cassa sosteneva che la comunicazione del reddito non rispondente al vero doveva essere equiparata alla mancata comunicazione del reddito, interpretazione che però la Cassazione non ha accolto. Un altro importante chiarimento della sentenza di ieri è relativo all'applicazione o meno della legge di riforma dell'ordinamento forense, la numero 274/2012, entrata in vigore il 2 febbraio 2013. La suprema Corte chiarisce che «la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate nel regime precedente».
In merito ai nuovi termini di prescrizione per i contributi, è del 21 febbraio scorso la delibera della Cassa forense che adotta il nuovo termine di prescrizione, riportato a 10 anni dall'articolo 66 della legge 247 del 31 dicembre 2012, .
Si tratta di una norma "anacronistica" di cui si sentiva la necessità negli anni passati, quando la norma sulla prescrizione dei crediti previdenziali aveva un'interpretazione non uniforme sul territorio, problema poi risolto dalla Cassazione che ha stabilito nel 2008 che la legge 335/1995 (sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che prevedeva la prescrizione quinquennale, era prevalente rispetto alla legge 576/1980, articolo 19 sul sistema di riforma del sistema previdenziale forense (prescrizione decennale).
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