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MATERNITÀ
L'Inps riceve dai datori di lavoro i contributi obbligatori destinati a finanziare le prestazioni economiche assistenziali quali: maternità, malattia, cassa unica per l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, la disoccupazione, eccetera, nonché altre forme di previdenza a carattere temporaneo diverse dai trattamenti pensionistici. La contribuzione per la maternità a seguito di alcuni riduzioni operate negli anni scorsi è in molti settori azzerati, in altri sopravvive con aliquote di esiguo ammontare (per esempio 0,24% o 0,46% rispettivamente per il settore del terziario e dell'industria).
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PART TIME
Per i lavoratori a tempo parziale la contribuzione viene versata nella stessa misura prevista per i lavoratori a tempo pieno con la sola eccezione delle regole inerenti il minimale. Infatti, per chi lavora a orario ridotto, è previsto un importo orario al di sotto della quale la retribuzione su cui si devono calcolare i contributi non può scendere. Trattatondosi di una quota oraria, ogni lavoratore part time ha un minimale mensile personalizzato in funzione del numero delle ore lavorate. Per quest'anno il valore minimo retributivo orario è pari a 6,86 euro risultante dalla seguente operazione 45,70 per 6 diviso 40.
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RICONGIUNZIONE
La ricongiunzione – che è sempre a pagamento – è la possibilità di unificare la contribuzione vantata presso diverse forme previdenziali in un unico fondo con l'intento di ottenere una sola pensione. Per ottenerla si deve (in qualunque momento) presentare una domanda, sempre che i contributi da riunire non siano già stati utilizzati per la liquidazione di una pensione. Dopo aver eseguito la ricongiunzione, i contributi confluiti al fondo finale sono trattati come se fossero stati versati tutti in quella gestione e la pensione si liquida con i requisiti propri di quel fondo. Una norma (legge 29/79) offre la possibilità di ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps tutti gli spezzoni contributivi accumulati presso le gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti).
RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI
La contribuzione obbligatoria non viene versata nella stessa entità dai soggetti coinvolti nel sistema; sono, infatti, previste misure percentuali diverse in relazione alla natura del rapporto di lavoro, alle caratteristiche e alle dimensioni aziendali, nonché alle varie forme di assicurazioni previste. La contribuzione più corposa è quella che riguarda il lavoro dipendente dove, in media, l'onere complessivo si attesta intorno al 39% di cui 9,19% a carico del lavoratore. Nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, l'onere viene ripartito tra committente e collaboratore nella misura di due terzi a carico del committente e di un terzo a carico del collaboratore. Nell'ambito del rapporto di associazione in partecipazione, invece, la ripartizione tra associante e associato avviene in misura pari rispettivamente al 55% e al 45% dell'onere totale. La legge 335/1995 – che ha introdotto il sistema contributivo – ha previsto che, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, debba operare un tetto (cosiddetto massimale) entro il quale è dovuta la contribuzione pensionistica. Per il 2012 il tetto è pari a 96.149 euro. Una volta raggiunto il tetto, non sono più dovuti i contributi pensionistici, mentre restano da versare le "contribuzioni minori".
RISCATTI
La legge consente al lavoratore o al pensionato la facoltà di coprire su domanda, con contributi da riscatto, periodi, altrimenti scoperti, in cui vi è stata omissione nel versamento di contributi che non possono essere recuperati essendo intervenuta la prescrizione, ovvero di situazioni in cui non vi era l'obbligo del versamento contributivo. A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso. A titolo di esempio, è possibile riscattare i periodi relativi a: corso legale di laurea; periodi di lavoro svolto con contratto part time; i periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni; la maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro. L'importo da pagare (onere di riscatto) viene notificato dall'Inps. Il pagamento può essere effettuato: in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento; o in forma rateizzata, con un massimo di 60 rate mensili, con la maggiorazione degli interessi.
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TERMINI DI VERSAMENTO
Il versamento dei contributi derivanti dall'attività di lavoratore subordinato (non agricola) si esegue, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, con il modello F24. Per ogni settore di attività esistono e si applicano aliquote contributive diverse. Lo stesso modello serve a anche a effettuare le compensazioni delle somme a credito con gli altri tributi e contributi permettendo, così, un'immediata disponibilità dei crediti maturati nel periodo. Per i lavoratori dipendenti agricoli, invece, il pagamento dei contributi deve essere effettuato (a cura del datore di lavoro agricolo) con cadenza trimestrale; in particolare: il 16 settembre (per il primo trimestre), 16 dicembre (per il secondo trimestre), 16 marzo dell'anno seguente (per il terzo trimestre), 16 giugno dell'anno seguente (per il quarto trimestre).
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