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Polizze a doppia tutela

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Mercoledí 15 Agosto 2012


L'obbligo di sottoscrivere una assicurazione per la responsabilità civile professionale introdotto con il Dpr di riforma ha la ratio di offrire, per legge, una tutela standard tanto a chi il servizio professionale lo eroga, quanto a chi di quel servizio fruisce. L'intenzione del legislatore non può essere fraintesa e interpretata come l'imposizione di un onere arbitrario se si considera la complessità del lavoro, sia esso giuridico o tecnico.
Queste polizze coprono tipicamente i rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti nell'esercizio dell'attività professionale, cioè tutela il cliente dall'eventualità che il professionista incorra in errore o negligenza e tutela quest'ultimo caricando l'onere del risarcimento in capo alla compagnia assicuratrice.
L'Italia arriva ancora una volta in ritardo sugli altri paesi d'Europa (per gli avvocati, ad esempio la polizza è già obbligatoria in 21 Paesi su 25), comportando una ovvia impreparazione culturale che implica una generale diffidenza verso le assicurazioni che, a loro volta, tendono a confezionare polizze di basso prezzo, assumendosi il minimo dei rischi, pur di entrare in questo mercato. La media dei professionisti assicurati non tocca il 30 per cento. Tra l'altro l'obbligo di assicurazione acquista efficacia decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del Dpr di riforma, per consentire a Consigli nazionali e Casse previdenziali convenzioni collettive per l'assicurazione dei professionisti.
Se, da un lato, è inevitabile ricorrere ad una buona polizza per quegli studi i cui clienti la richiedono, come condizione per l'affidamento di un incarico professionale, dall'altro il professionista confida spesso nella sua capacità di non fare errori o di porvi rimedio evitando di dover risarcire il cliente. Ora che la polizza è obbligatoria, tanto vale che sia efficace. Il rischio di incappare in una assicurazione "never pay", come sinteticamente sono definite negli Usa le polizze che non risarciscono mai, è altissimo, se non si adottano le necessarie cautele e, soprattutto, non ci si forma una sufficiente competenza.
Il modello di assicurazione pressoché universalmente adottato per la responsabilità civile professionale è il cosiddetto "claims made", che tutela il professionista per gli errori oggetto di richieste di risarcimento inoltrate da clienti durante il periodo di vigenza della polizza stessa, anche se il fatto è occorso quando il professionista non era assicurato. All'interno di questo comune modello, tuttavia, le variabili sono notevoli e le clausole che ne determinano l'effettiva utilità influiscono sul rapporto premio/entità ed estensione del risarcimento.
Franchigia
Se il tipo di attività non consente di sentirsi tutelati dagli errori di piccola entità è opportuno accettare un premio più alto ma limitare l'apposizione di una franchigia, altrimenti si dovrà fare direttamente fronte al risarcimento in favore del cliente.
Retroattività
Le coperture previste dalle polizze "claims made" si attivano solo alla richiesta di risarcimento. Il professionista deve verificare che le condizioni di polizza non stabiliscano un limite di retroattività eccessivo in relazione alle questioni potenzialmente rischiose di cui si è occupato nel passato, limiti che potrebbe escludere il risarcimento per fatti non ancora emersi.
Ultrattività
Le polizze coprono per i danni legati all'attività professionale del professionista solo se il risarcimento danni è chiesto durante la vigenza della polizza. Egli può negoziare una ultrattività della polizza che copra anche dal rischio di risarcimenti richiesti alcuni anni dopo la scadenza, magari quando avrà lasciato la professione.
Massimale
L'importo massimo coperto dalla polizza dovrebbe consentire al professionista di far fronte all'intera portata del risarcimento, questo importo non sempre è proporzionale al valore della pratica. La mancanza di una cultura del risk management e del risk assesment tra i professionisti ha generato due modalità di approccio alle polizze, l'una più tipica del piccolo studio o dello studio individuale, l'altra della realtà organizzata che, soprattutto per effetto della responsabilità solidale insita nella forma aggregativa dell'associazione, è più incline a tutelare gli associati da ogni forma di rischio derivante potenzialmente dal comportamento proprio o altrui. Per il professionista autonomo la preferenza va normalmente alla polizza con il premio più basso spesso negoziata per lui dall'Ordine con le maggiori compagnie; per lo studio associato, invece, a quella che offre la maggiore copertura al maggior numero di rischi, confezionata su misura da un consulente o da un broker.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NORMA

01 | I BENEFICI
L'obbligo di sottoscrivere una assicurazione per la responsabilità civile professionale a copertura dei rischi dell'attività ha un doppio obiettivo: garantire il professionista rispetto a richieste di risarcimento aggressive e permettere al cliente di ottenere indennizzi adeguati per gli errori del professionista
  CONTINUA ...»

Mercoledí 15 Agosto 2012
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