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Mercoledí 15 Agosto 2012

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani
La possibilità di costituire, le "società tra professionisti" (Stp), e cioè le società che abbiano per oggetto l'esercizio di una attività professionale, è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla "legge di stabilità" per il 2012 (articolo 10, legge 183/2011), come modificata dalla legge di conversione del Dl liberalizzazioni. Per il momento, però, non è ancora stato emanato il regolamento che dovrà anche disporre norme in tema di iscrizione delle Stp negli albi professionali nonché di applicazione alle Stp del procedimento disciplinare in caso di violazioni deontologiche.
La normativa è peraltro stringata e, come spesso accade, avara di spiegazioni su punti anche cruciali. Non è chiaro ad esempio se il professionista, socio di una società di capitali, che provochi un danno al cliente, ne risponderà personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio oppure se la responsabilità sarà ascrivibile anche (o solo) alla società, cosicché lo schermo societario farà da "riparo" al patrimonio individuale del professionista (viceversa, se la responsabilità fosse non "personale", ma "societaria", ne farebbero le spese anche gli altri soci illimitatamente responsabili, se si fosse scelta una forma societaria, come quella delle società di persone, che non limita la responsabilità dei soci al capitale conferito).
Denso di questioni è anche il tema della applicabilità alle Stp delle procedure concorsuali, se si scelga di organizzare l'attività professionale nella forma di società "commerciale" (e cioè una società diversa dalla società semplice): nel silenzio della legge, è dubbio se prevalga la natura oggettivamente commerciale della forma societaria oppure, come sembra, la natura intrinsecamente non commerciale dell'attività professionale esercitata.
In attesa che questi e altri problemi vengano dipanati dagli studiosi e dalla prassi, è certo che le società tra professionisti possono essere società di persone, società di capitali e società cooperative (queste ultime devono avere un numero di soci non inferiore a tre): ed è previsto che esse evidenzino la loro particolare natura, apponendo, nella ragione sociale, l'espressione "società tra professionisti": avremo quindi la "Alfa società per azioni tra professionisti", la "Beta società cooperativa tra professionisti" eccetera. Può essere utilizzata ovviamente anche la nuova Srls (e cioè la Srl "semplificata") con 1 euro di capitale sociale e con soci che non abbiano superato il trentacinquesimo anno d'età (le modalità sono descritte nel Dm della Giustizia del 23 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri); oppure la nuova Srl con capitale ridotto (Srlcr) che ha anch'essa un capitale sotto i 10mila euro e che può essere costituita da coloro che hanno compiuto i 35 anni.
Nella Stp i soci possono essere:
a) i professionisti iscritti a ordini, albi e collegi (è previsto che venga escluso dalla società il professionista che sia cancellato dall'Albo);
b) i cittadini Ue, in possesso del titolo di studio abilitante alla professione;
c) i non professionisti, ma «soltanto per prestazioni tecniche»: la legge, sul punto, non brilla per chiarezza, ma si può immaginare un socio d'opera non professionista in una Stp di persone, che svolga funzioni ancillari rispetto ai servizi prettamente professionali; oppure a un socio-amministratore di Stp di capitali che si occupi di gestione e di organizzazione dello studio;
d) i non professionisti che diventino soci della Stp "per finalità di investimento".
Quanto alla ripartizione del capitale sociale, è ora stabilito, per effetto della legge di conversione del Dl liberalizzazioni, che il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti devono essere tali da garantire ai professionisti la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Qualora tale condizione venga meno, si verifica una causa di scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine o collegio professionale presso il quale la società è iscritta debbono procedere alla sua cancellazione dall'Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.
La legge nulla dice però sulla composizione degli organi societari e sulle decisioni da assumersi in seno all'organo amministrativo della Stp: e quindi sembra ipotizzabile, che in una società in accomandita semplice tra professionisti, l'accomandatario sia un non professionista, così come un consiglio di amministrazione di una Spa professionale possa essere, in tutto o in parte, composto da non professionisti.
La disciplina ammette anche le società multiprofessionali: resta da capire se gli ordinamenti professionali che oggi impongono incompatibilità tra una professione e l'altra (ad esempio: il notaio e l'avvocato). È infine disposta l'incompatibilità con «la partecipazione ad altra società tra professionisti»: si tratta sicuramente del divieto per il professionista di partecipare a una pluralità di Stp; ma non è chiaro se la presenza in una pluralità di Stp sia inibita pure ai soci non professionisti, come pare di capire dal fatto che la legge non fa distinzioni su questo punto.
  CONTINUA ...»

Mercoledí 15 Agosto 2012
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