L'iscrizione all'Albo professionale costituisce di per sé un indizio di esercizio dell'attività professionale, spetta all'iscritto fornire la prova contraria.
Alla luce di questo assunto la Cassa di previdenza dei geometri invita gli iscritti all'Albo ma non alla Cassa a verificare la propria posizione fiscale e previdenziale, stante che l'attività di controllo da parte da parte della Cassa si svolge in sinergia con l'agenzia delle Entrate. Nella lettera inviata ai geometri che risultano iscritti solo all'Albo, la Cassa fa presente che il compimento di attività riconducibili all'oggetto della professione è già di per sé rilevante ai fini dell'iscrizione alla Cassa secondo la normativa che non richiede il carattere della continuità e della esclusività dell'esercizio della professione.
Ne consegue che il reddito derivante dall'attività professionale svolta dall'iscritto all'Albo, seppure occasionalmente, deve essere dichiarato come tale, con tutti i conseguenti obblighi fiscali e contributivi. D'altra parte, il concetto di "occasionalità" riferito a una attività professionale è controverso, stante che non è certo il numero dei clienti o quello delle prestazioni rese che fa la differenza fra l'esercizio abituale e quello del tutto occasionale. In questo senso, è intervenuta la Cassazione con sentenza 14684/2012 che, accogliendo le argomentazioni di Inarcassa (cassa previdenziale di ingegneri ed architetti) ha sancito che nell'esercizio della professione inteso in senso dinamico e non rigoroso rientrano, oltre che le prestazioni tipicamente professionali, anche quelle attività che, seppure non tipizzate, richiedono comunque l'impiego di competenze e di cognizioni tecniche che costituiscono il bagaglio professionale dell'iscritto. Fanno parte dell'attività professionale, quindi, anche quelle prestazioni che richiedono le competenze e la cultura che deriva al professionista dalla formazione tipologicamente propria della sua professione.
La Cassa ricorda agli iscritti al solo Albo professionale che l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria in caso di compimento di atti professionali a rilevanza esterna nell'interesse dell'ente datore di lavoro, a meno che il Ccnl di riferimento preveda un Ruolo professionale che contempli l'inquadramento di dipendenti iscritti in Albi e quindi nel rispetto delle norme che regolano il relativo Ordine professionale.
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