Le consulenze estere dal 1° gennaio 2013 incidono sul volume d'affari ai fini Iva. Pertanto, come ha sottolineato ieri la Cassa dei dottori commercialisti, le consulenze rese a soggetti passivi Iva debitori in un altro paese Ue o a soggetti residenti in un paese extra Ue prevedono la maggiorazione a titolo di contributo integrativo.
Continuano a non essere fatturati, come lo scorso anno, i compensi per le consulenze su immobili situati in Paesi Ue, diversi da quello in cui è stabilito il cliente, soggetto passivo Iva. Si tratta però di un'eccezione al generale obbligo, introdotto dal 1° gennaio 2013, per tutti i professionisti iscritti agli Albi e soggetti al contributo integrativo, di addebitare ai clienti esteri la maggiorazione previdenziale dal 2% al 5% attraverso la sua esposizione nelle fatture di consulenza. Il contributo alla Cassa è «a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti» e si calcola sul volume d'affari Iva. Anche nel 2012, come quest'anno, l'emissione della fattura era obbligatoria per le prestazioni di servizi "generiche", rese a soggetti passivi Iva stabiliti in altri Paesi Ue, anche se queste operazioni non sono soggette a Iva ex articolo 7-ter, Dpr 633/1972. Fino allo scorso anno, però, era previsto che queste operazioni fossero escluse dal calcolo dal volume d'affari, a differenza di quest'anno. Quindi, le consulenze professionali effettuate ad un soggetto passivo Iva stabilito in un altro Stato Ue continuano ad essere fatturate, ma da quest'anno va aggiunto il contributo integrativo in quanto rientrano nel volume d'affari Iva.
Circa i servizi extra-Ue, fino al 2012 non erano soggette all'obbligo di fatturazione le «cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea». Dallo scorso 1 gennaio, invece, è obbligatoria la fatturazione per queste operazioni, ora incluse nel volume d'affari.
Per individuare la territorialità Iva delle "prestazioni di servizi relativi a beni immobili" (ad esempio, perizie o consulenze di progettazione) rileva il Paese di ubicazione del bene e quindi, se un ingegnere italiano effettua la progettazione di un edificio in Svizzera, per una società di costruzioni (italiana, Ue o extra-Ue) ovvero per un privato, da quest'anno si ha l'obbligo di emettere la fattura, con il conseguente inserimento del contributo integrativo. La fatturazione scatta perché l'immobile è ubicato fuori dalla Ue, indipendentemente dal luogo di stabilimento del committente e dal suo status (soggetto passivo Iva o meno).
Continua a non essere fatturato, a non rientrare nel volume d'affari e a non essere assoggettato all'integrativo, invece, il compenso per la consulenza su un immobile situato in un Paese Ue diverso da quello in cui è stabilito il committente, soggetto passivo Iva. Ad esempio, non va fatturata la progettazione di un architetto italiano nei confronti di una società tedesca per un immobile in Spagna (prestazione fuori campo Iva, ai sensi dell'articolo 7-quater, lettera a, Dpr 633/72). L'Iva è dovuta in Spagna (dove è situato l'immobile), ma il debitore dell'imposta non è il cliente tedesco perché in Spagna non è un soggetto passivo Iva. Il debitore dell'imposta è l'architetto italiano, che deve identificarsi ai fini Iva in Spagna per assolvere il tributo. Non c'è l'obbligo di emissione della fattura, perché questa scatta solo per le "prestazioni di servizi" rese a soggetti passivi Ue, per cui l'imposta è dovuta dal committente comunitario nel Paese in cui lo stesso è stabilito (articolo 20, comma 6-bis, lettera a, Dpr 633/72).
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Raggio d'azione
01|INCLUSI
Le novità sul contributo integrativo per le consulenze estere interessano: attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi, agrotecnici e periti agrari, avvocati, biologi, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, geometri, ingegneri e architetti, periti industriali, infermieri professionali, psicologi, veterinari e giornalisti
02|ESCLUSI
Non devono aumentare le proprie fatture gli altri professionisti, non soggetti al contributo integrativo o quelli non regolamentati, soggetti all'iscrizione nella gestione separata Inps