Dal 1° gennaio 2013 i professionisti iscritti agli Albi e soggetti al contributo integrativo devono addebitare ai propri clienti esteri la maggiorazione previdenziale del 2% o del 4%, attraverso l'esposizione nelle fatture di consulenza. È questa una delle conseguenze dell'inclusione nel volume d'affari delle prestazioni di consulenza effettuate da soggetti Iva residenti in Italia nei confronti di committenti Ue ed extra-Ue. Considerando che i contributi integrativi sono dovuti alle Casse sul volume d'affari e che al professionista la rivalsa sul cliente, per evitare di essere colpiti direttamente dalla nuova maggiorazione, quest'ultima dovrà essere addebitata al committente straniero.
Ora, nelle fatture senza Iva verso l'estero i consulenti dovranno inserire il contributo integrativo, che varia dal 2% al 4% (aumentabile al 5% da parte di alcune Casse), mentre l'esenzione rimane per i documenti Iva precedenti, anche non incassati. Se, invece, al posto delle fatture sono stati emessi nel 2012 i preavvisi (senza il contributo) e questi non sono ancora stati pagati, si consiglia di annullarli e di riemetterli nel 2013 (con la maggiorazione della Cassa), in quanto il loro pagamento quest'anno comporta l'emissione della fattura con l'applicazione del contributo integrativo.
Novità Iva
Dal 1° gennaio 2013, i soggetti passivi stabiliti in Italia devono fatturare le cessioni di beni e prestazioni di servizi anche se non sono soggette a Iva in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 663/72:
a) «effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato» Ue (va indicato al posto dell'Iva l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale);
b) «che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea» (va riportata l'annotazione «operazione non soggetta»).
Sempre da quest'anno, queste operazioni extraterritoriali (Ue ed extra-Ue) concorrono a formare il volume d'affari del contribuente, a differenza di quanto avveniva in passato. Fino alla fine del 2012, infatti, la normativa imponeva l'emissione della fattura per le sole prestazioni di servizi "generiche", rese a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi Ue (non soggette a Iva, ai sensi dell'articolo 7-ter del Dpr 633/72), ma escludeva queste operazioni dal calcolo dal volume d'affari. Inoltre, non venivano comprese le «cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea», in quanto non soggette all'obbligo di fatturazione.
Dal 1° gennaio 2013, invece, è stata eliminata l'esclusione dal volume d'affari dei servizi generici a clienti Ue (modificando l'articolo 20 del Dpr 633/72) e si è resa obbligatoria la fatturazione per le operazioni a committenti extra-Ue, includendo anche queste ultime nel volume d'affari.
Iscritti agli Albi
In generale, i professionisti iscritti agli Albi devono pagare annualmente due tipologie di contributi: il soggettivo e il contributivo. Il primo è calcolato in percentuale sul reddito professionale netto, mentre il secondo è proporzionale al volume d'affari Iva. Quest'ultimo non è effettivamente a carico del professionista, in quanto va obbligatoriamente addebitato al cliente attraverso l'esposizione in fattura. Poi, va pagato alla Cassa direttamente dal professionista, attraverso l'autoliquidazione. In fattura, il contributo integrativo è imponibile Iva e, non essendo soggetto a Irpef, non è soggetto alla ritenuta d'acconto del 20% (articolo 16 del Dl 41/95). Per le fatture verso committenti esteri, non si applica l'Iva al contributo integrativo in quanto vale il principio di accessorietà (articolo 12 del Dpr 633/72), con conseguente assoggettamento del medesimo allo stesso trattamento Iva previsto per la prestazione principale.
I senza Cassa
Non saranno obbligati a indicare il contributo integrativo nelle consulenze effettuate a committenti non residenti in Italia, invece, i professionisti sprovvisti di una propria Cassa di previdenza, cioè quelli tenuti alla contribuzione alla gestione separata Inps. Solo se c'è accordo tra le parti, infatti, è possibile addebitare in fattura la maggiorazione di natura previdenziale del 4 per cento.
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Campo d'azione
01 | L'ADDEBITO
Dal 1° gennaio 2013 i professionisti devono addebitare, assieme alle consulenze, il contributo integrativo del 2% o del 4% ai propri clienti esteri Ue o extra-Ue, perché queste operazioni sono state inserite tra quelle che formano il volume d'affari
02 | LA PLATEA
Sono interessati solo i professionisti che calcolano il contributo integrativo sul volume d'affari Iva, cioè attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi, agrotecnici e periti agrari, avvocati, biologi, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ragionieri, geometri, ingegneri e architetti, periti industriali, infermieri professionali, psicologi, veterinari e giornalisti
03 | L'AUMENTO
Gli enti di previdenza privati che applicano il sistema contributivo possono elevare l'integrativo fino al 5 per cento. Le Casse interessate sono tutte quelle nate con il Dlgs 103/96 e, fra le precedenti, quelle che hanno adottato il contributivo (ad esempio, dottori commercialisti e ragionieri)