ROMA
Margini ampi per le Casse previdenziali di natura privatistica sulla dismissione dei propri immobili. Inoltre, dopo la vendita, le Casse non hanno più responsabilità sull'immobile. Sono i princìpi affermati dal Tribunale di Roma nella causa 55393 r.g. 2013, respingendo il ricorso cautelare proposto da alcuni inquilini di un complesso immobiliare sito a Roma contro la Cassa Ragionieri (Cnpr). Una pronuncia commentata molto positivamente dagli organismi di categoria.
«La sentenza ha affermato, ancora una volta, il corretto operato della Cassa nell'apporto degli immobili al fondo "Scoiattolo" e di Bnp nella procedura di vendita degli immobili. Lo ha detto Paolo Saltarelli, presidente della Cnpr, commentando la pronuncia che ha respinto il ricorso degli inquilini di un complesso immabiliare di Roma già di proprietà della Cassa e conferiti al fondo immobiliare chiuso «Scoiattolo», tra il dicembre 2011 e il maggio 2012, ed ora oggetto di vendita da parte della società di gestione del fondo, Bnp Paribas.
Il primo ricorso era stato presentato al Tar del Lazio, che ha rigettato l'istanza di sospensione della vendita. Dopodiché gli inquilini si sono rivolti al giudice ordinario, che ha respinto nel merito le motivazioni del loro ricorso.
«La decisione – spiega Saltarelli – tutela gli iscritti alla Cassa. Inoltre, il Tribunale ha ricordato che la Cnpr ha modificato il proprio stato giuridico da ente pubblico a persona giuridica di diritto privato, ulteriore motivo per cui non trovano applicazioni le disposizioni di legge che i ricorrenti assumevano violate».
L'altro motivo importante della decisione dei giudici è che gli immobili oggetto di vendita non appartengono più alla Cnpr e che, quindi, non si può applicare la normativa pubblicistica sulle dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico.
«Infine – dice Massimiliano Brugnoletti, legale dell'istituto previdenziale – il giudice ha concluso affermando che, anche qualora si ipotizzasse per assurdo che la Cnpr fosse tutt'oggi un ente pubblico previdenziale proprietario degli immobili, la determinazione del prezzo degli stessi rientrava nella piena discrezionalità della Cassa ed un'eventuale non corrispondenza “al prezzo di mercato” del prezzo di vendita non avrebbe integrato la violazione del diritto soggettivo degli inquilini».
La sentenza del Tribunale di Roma è importante, secondo Andrea Camporese, presidente dell'Adepp (associazione degli enti previdenziali privati), perché «aggiunge un ulteriore importante punto fermo nei ripetuti tentativi di invadere l'autonomia gestionale delle Casse. Ricordo la risposta ad una interrogazione parlamentare recentemente fornita dal sottosegretario al Lavoro, Carlo Dell'Aringa, nella quale il profilo di autodeterminazione degli enti previdenziali privati, a tutela di un patrimonio che è di proprietà degli iscritti, viene chiaramente ribadita».
«Le Casse – conclude Camporese – esercitano la solidarietà attraverso frequenti accordi coi sindacati degli inquilini, ma non possono essere contestate nella loro funzione primaria di tutela del rendimento del patrimonio immobiliare. Solidarietà ed equità non possono mai andare a discapito della sostenibilità dei conti previdenziali».
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MASSIMA
Dovendo comunque plausibilmente escludersi che si verta in materia di provvedimenti amministrativi connotati da discrezionalità perché...la Cassa odierna resistente non è ente pubblico (e tale conclusione parrebbe in effetti corroborata dalle ragioni sottese all'ordinanza Tar Lazio all. 9 al fascicolo della Cnpr), merita aggiungere che la pretesa cautelare in decisione appare sfornita di fumus boni iuris anche se riguardata sotto altro profilo, quale quello del diritto sostanziale dei contratti. Infatti, né il Dlgs 104/1996 né la legge 410/2001 né le disposizioni del Codice civile in materia di opzioni e prelazioni riconoscono il diritto sostantivo perfetto vantato in giudizio dai ricorrenti.
(Tribunale ordinario di Roma, sezione VI civile, causa 55393 r.g. 2013)