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Contributo di solidarietà per il triennio 2014-2016

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Sabato 16 Novembre 2013

Pensione supplementare, contributo di solidarietà per il triennio 2014/2016 e rimodulazione della perequazione dei trattamenti pensionistici. Queste alcune delle novità previste dalla riforma della Cassa dei Ragionieri approvata giovedì scorso dai ministeri vigilanti. Seguendo le indicazioni previste dal Decreto Salva Italia, finalizzate ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni, la Cassa ha modificato il proprio regolamento. La pensione supplementare - calcolata interamente con le regole del sistema contributivo - consentirà agli iscritti pensionati di un'altra forma di previdenza obbligatoria, eccezion fatta per i pensionati della gestione separata dell'Inps, di conseguire una prestazione sulla base dei contributi versati qualora gli stessi non risultino sufficienti per conseguire un trattamento autonomo presso la Cassa. L'iscritto dovrà procedere alla cancellazione dall'Albo e dalla Cassa, oltre ad aver compiuto almeno 68 anni. L'introduzione di tale pensione unitamente a quella anticipata (con i requisiti commentati su IlSole24Ore di ieri) ha fatto venir meno la previsione di restituire i contributi nei confronti degli iscritti che non riuscivano a maturare i requisiti assicurativi previsti. Viene reintrodotto un contributo di solidarietà (per il triennio 2014-2016), previsto dal vecchio regolamento per il periodo 2004/2008, sulle pensioni con decorrenza anteriore al 2013. Il parametro preso a riferimento sarà l'importo annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Per gli importi superiori a due volte il trattamento minimo e inferiore a tre volte il contributo sarà pari all'1 percento e raggiungerà il 5 percento per gli importi superiori a sei volte il predetto trattamento. Alle pensioni con decorrenza compresa tra il 2013 e il 2015, sarà applicata una penalità pari all'1% per il triennio 2014/2016. Le pensioni, sia quelle con decorrenza ante 2014, sia quelle con decorrenza successiva al 2013 saranno adeguate all'inflazione in misura piena se di importo fino a 6.440,59 euro (dato provvisorio 2013). L'adeguamento sarà pari al 75 percento per le pensioni fino a due volte il citato trattamento minimo fino a raggiungere il 30 percento per le quote di pensione comprese tra sei volte il predetto trattamento e l'importo di 82mila euro. In via eccezionale, nel periodo 2013/2017 non verranno adeguate le quote di pensione con decorrenza precedente il 2013 che eccedono cinque volte l'importo del trattamento minimo Inps. L'articolo 32 del nuovo regolamento prevede altresì una riduzione di equilibrio della quota A con il duplice fine di assicurare l'equilibrio finanziario della Cassa e soprattutto l'equità fra le generazioni già previste dalla Riforma Dini del 1995.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'esempio di calcolo

Vediamo il caso di un professionista cinquantenne, che potrà andare in pensione a 68 anni, che ha maturato con le regole attuali una quota A pari a 20.000 euro

Con le nuove regole il soggetto va in pensione a 68 anni di età. Solo tra 18 anni, quindi, si potrà calcolare l'importo della riduzione di equilibrio.
Di sicuro possiamo dire che la quota A, a partire dal 2013, verrà rivalutata in base all'inflazione (anche se con un coefficiente ridotto).
Supponiamo che al compimento dell'età di pensionamento la quota A sia pari a € 26.000,00.
A quell'epoca si determinerà una quota contributiva formata da tutti i contributi soggettivi versati prima del 2004 e da eventuali contributi per ricongiunzioni/riscatti. Se il montante ammonta a € 300.000,00 e lo trasformiamo (per semplicità) al 6%, otteniamo una quota pari a € 18.000,00. La differenza tra la quota A (€ 26.000,00) e la quota contributiva (€ 18.000,00) è pari a € 8.000,00.
Il 25% di tale differenza (pari a € 2.000,00) viene sottratto alla quota A che diviene, quindi pari a € 24.000,00.
Questo è ciò che accade alla quota A. Ovviamente alla quota A va sommata la quota B di pensione, calcolata con il metodo contributivo.

Sabato 16 Novembre 2013
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