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Alla prova delle finestre mobili

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Sabato 21 Maggio 2011

Finestre «mobili» e regimi ad hoc per particolari categorie. Sono soprattutto le novità introdotte dalla manovra estiva 2010 a catalizzare le domande dei lettori dopo la «Guida alle pensioni» pubblicata sul Sole 24 Ore di ieri. Le più interessate alla riscrittura delle regole sono le donne che lavorano nel pubblico impiego, che devono fare i conti anche con lo scalone del 2012 sui requisiti per la vecchiaia, ma i ritocchi non interessano solo loro.
Finestre mobili
Riguardano quasi tutti i lavoratori, e impongono di aspettare 12 mesi (18 per gli autonomi) tra la maturazione dei requisiti e il pensionamento effettivo. Per esempio, chi raggiunge l'anzianità o la vecchiaia oggi, si ritirerà il 1° giugno 2012 se è un dipendente o il 1° dicembre 2012 se lavora in proprio.
Pubblico impiego
Dal 2012, negli uffici pubblici la data della vecchiaia arriverà a 65 anni per tutti, uomini e donne. Lo eviteranno solo le donne che compiono 61 anni entro dicembre, raggiungendo così il requisito (alzato da 60 a 61 anni nel 2008) prima che scattino le nuove regole. Lo scalone non cambia i parametri per l'anzianità, che continua a essere dettata dalle «quote», cioè la somma di età e anzianità contributiva. Nel 2011 e 2012, il requisito si raggiunge a quota 96 (60 anni di età più 36 di contributi), dal 2013 la quota minima sarà a 97 (con 61 anni di età). Per esempio: una lavoratrice nata nel 1952, che abbia iniziato a lavorare nel 1976, raggiunge i requisiti per l'anzianità nel 2012 (e quindi può andare in pensione nel 2013), ma per raggiungere la vecchiaia deve attendere il 2017 (con pensionamento nel 2018).
Scuola
La scuola è colpita dall'innalzamento dell'età di vecchiaia per le donne ma non dalle finestre mobili, che mal si conciliano con l'anno scolastico. I lavoratori della scuola, quindi, continueranno ad andare in pensione dal 1° settembre, come sempre.
Altre variabili
Dal 2015, poi, un meccanismo automatico legato all'aumento della speranza di vita potrà aggiornare i requisiti. Nella prima applicazione l'allungamento non potrà superare i tre mesi.
gianni.trovati@ilsole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la totalizzazione servono tre anni
Quando, per chi e in quali casi si può chiedere la totalizzazione ?

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La totalizzazione si esercita quando si raggiunge il diritto, appunto, per la pensione in totalizzazione. In particolare, le prestazioni classiche in totalizzazione sono la pensione di vecchiaia e quella di anzianità. Per la pensione di vecchiaia, l'interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 65 anni di età (tale requisito riguarda sia gli uomini che le donne); anzianità contributiva almeno pari a 20 anni, che deve essere l'effetto della sommatoria delle anzianità di contribuzione non coincidenti possedute in due o più forme assicurative di iscrizione. Per la pensione di anzianità è necessaria un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. La totalizzazione, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità, può essere effettuata tenendo conto dei periodi contributivi delle sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno tre anni.

Nell'anno di attesa si continua a lavorare
Maturando il diritto alla pensione di vecchiaia il 20 giugno 2013 riceverò il trattamento pensionistico da lavoro dipendente dal 1° luglio 2014, ma nel frattempo? Posso continuare a lavorare? Se sì, continuerò a pagare i contributi?

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La risposta è positiva. L'interessata, infatti, potrà lavorare con la relativa contribuzione fino al mese precedente l'apertura della finestra.

Regole più rigide per gli autonomi
Sono una dipendente privata di 57 anni e al 14 aprile 2012 maturerò 40 anni di contributi di cui tre mesi come lavoratore autonomo. Vorrei sapere da quando decorrerà la mia pensione senza effettuare la ricongiunzione.

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Se i 40 anni di contributi vengono maturati con la contribuzione da lavoro autonomo le regole sono più rigide rispetto a quelle del lavoro dipendente. Infatti, se vengono raggiunti i 40 anni ad aprile 2012, la pensione avrà decorrenza da novembre 2013, cioè 18 mesi dopo il raggiungimento del diritto.

Niente ricongiunzione per la gestione separata
La mia vita professionale si è svolta dal 1985 al 2007 come lavoratore dipendente e dal 2007 sono iscritto alla gestione separata come libero professionista. Sarà possibile, al momento del pensionamento, effettuare la ricongiunzione delle due tipologie di contributi?

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La risposta è negativa, nel senso che i contributi versati nella gestione separata prevista dall'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 non sono trasferibli, neppure a pagamento, in un'altra gestione previdenziale.

Assegno sociale a chi è senza pensione
Non raggiungendo i 20 anni di contribuzione minima richiesta ho comunque diritto a un trattamento pensionistico?

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Se i contributi in possesso dell'assicurato non permettono di raggiungere il diritto ad alcuna prestazione pensionistica, non si ha diritto a un trattamento pensionstico pubblico. Si potrà avere diritto all'assegno sociale all'età di 65 anni se non si possiedono redditi o redditi bassi.

  CONTINUA ...»

Sabato 21 Maggio 2011
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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