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Sabato 25 Giugno 2011

Tra i vari quesiti sottoposti all'attenzione degli esperti del Cndec particolare interesse è riservato al trattamento Irpef delle spese di manutenzione relative agli immobili strumentali dei professionisti.
A decorrere dal 2007 la normativa in materia di redditi di lavoro autonomo non distingue più tra spese di manutenzione ordinaria e straordinaria ma tra spese di manutenzione di natura incrementativa e non. Ai sensi del comma 2, articolo 54 del Tuir, le spese che per le loro caratteristiche non sono imputabili a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono (spese non incrementative) risultano deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultante ad inizio anno dai registri obbligatori. L'eventuale eccedenza è deducibile, in quote costanti, nei 5 periodi successivi.
Manca invece un'espressa disciplina per le spese imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono (spese incrementative). Il silenzio serbato dal legislatore va interpretato alla luce del contestuale riconoscimento, da parte della Finanziaria 2007, della deducibilità degli ammortamenti relativi agli immobili strumentali acquistati nel triennio 2007-2009. Tali spese risultano infatti deducibili sotto forma di maggiori quote di ammortamento del costo dei beni ai quali si riferiscono.
Quest'ultimo criterio di deduzione si rende tuttavia applicabile solo per gli immobili strumentali acquistati nel triennio 2007-2009 ovvero in epoca precedente al 15 giugno 1990, ossia unicamente per gli immobili per i quali è riconosciuta la deducibilità delle relative quote di ammortamento.
Dubbi interpretativi sono quindi sorti in ordine al trattamento delle spese incrementative sostenute a partire dal 2007 sugli immobili in proprietà non ammortizzabili (acquistati nel periodo 15 giugno 1990-31 dicembre 2006 e dal 2010 in poi), su quelli, parimenti in proprietà, ma acquisiti a titolo gratuito (per successione o donazione), nonché sulla generalità degli immobili utilizzati in base a contratti di locazione, anche finanziaria.
In ordine agli immobili non ammortizzabili, le Entrate, partendo dall'assunto che la nuova disciplina delle spese in oggetto valga con riferimento ai soli immobili acquistati a decorrere dal 1° gennaio 2007, è pervenuta alla conclusione che per quelli acquistati prima, resta valida la disciplina contenuta nella precedente versione dell'articolo 54, comma 2, del Tuir secondo cui «le spese relative (...) alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi».
Per gli immobili acquisiti a titolo gratuito o condotti in locazione l'agenzia ha invece ritenuto che, in assenza di costo fiscale, le spese incrementative sono deducibili in base ai medesimi criteri dettati per le spese non aventi tale natura (risoluzione 99/09).
Analogo trattamento dovrebbero avere le spese incrementative su immobili acquistati dal 2010. Non è infatti possibile invocare l'ultrattività del criterio di deduzione "per quinti" stabilito dalla normativa previgente, non potendosi applicare una disciplina ormai abrogata a fattispecie verificatisi in epoca successiva.
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La palestra si detrae ma solo per i ragazzi
Vorrei sapere se è possibile portare in detrazione l'abbonamento per la palestra.
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Sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210,00 euro».

L'Irap del professionista soggetto ai parametri
Se un professionista è soggetto a procedura di controllo "parametri" deve presentare dichiarazione Irap 2011?
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L'obbligo di presentazione della dichiarazione Irap prescinde dall'assoggettamento o meno alla procedura dei parametri, essendo invece legata all'esistenza o meno di un'autonoma organizzazione. Il professionista che non si avvale di lavoratori dipendenti (o co.co.co.) e che possiede una dotazione strumentale non eccedente quella considerata minima per l'esercizio della sua attività, non è tenuto a pagare l'Irap e a trasmettere la relativa dichiarazione.


Doppia nazionalità e casa in Argentina
Fino al 2010, data del rientro in Italia, ho avuto la doppia nazionalità italiana e argentina con residenza in Argentina. Nel 2007 ho acquistato in Argentina una casa a uso abitativo che, al mio rientro in Italia, ho affittato. Cosa devo indicare nel quadro RW? Devo dichiarare in Italia i canoni d'affitto incassati?

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Nel quadro RW va indicato il costo di acquisto della casa in Argentina (sezione III). I canoni di locazione, invece, vanno dichiarati nel quadro RL, tra i redditi diversi. l'importo imponibile, pari al canone, è ridotto del 15 per cento.


  CONTINUA ...»

Sabato 25 Giugno 2011
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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