Agenzia delle entrate, circolare n. 33/E/2013
Per le controversie relative a fattispecie disciplinate dall'articolo 1751 del Codice civile nel testo in vigore dal 1° gennaio 1993 deve ritenersi corretta la tesi favorevole alla deducibilità, per competenza, dell'accantonamento per indennità di cessazione del rapporto di agenzia in tutte le sue componenti, senza che possa invocarsi a contrario la carenza dei requisiti di certezza e determinabilità fissati dall'articolo 109, Tuir
Agenzia delle entrate, circolare n. 42/E/2007
Le quote annuali dell'indennità suppletiva di clientela sono deducibili nell'esercizio di effettiva erogazione all'agente, e non in quelli in cui esse sono stanziate in bilancio. Tali somme rappresenterebbero oneri soltanto eventuali, la cui corresponsione effettiva dipende dalle modalità con le quali il contratto di agenzia si scioglie
Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 11 giugno 2009, n. 13506
Gli accantonamenti per le indennità di cessazione dei rapporti di agenzia (ivi inclusi quelli stanziati a copertura dell'indennità suppletiva di clientela) sono deducibili per competenza nell'esercizio di imputazione a conto economico. Orientamento confermato dalla sentenza 11 giugno 2013, n. 8288
Commissione tributaria provinciale Bologna, Sez. XVII, 9 giugno 2010, n. 89
Le quote annuali dell'indennità suppletiva di clientela sono deducibili dal reddito d'impresa della società mandante: sono superate le interpretazioni che sostenevano la deducibilità in un'unica soluzione solo all'atto della sua corresponsione
Commissione tributaria regionale Roma, Sez. VI, 27 marzo 2013, n. 93
È illegittima la ripresa a tassazione delle quote annue accantonate e fiscalmente dedotte per la maturazione dell'indennità suppletiva di clientela in quanto la ratio legis, nonostante la sua natura di onere solo "eventuale", presupponendo la tutela della parte debole, ne esclude de facto il rinvio della deducibilità per cassa al momento di effettiva corresponsione