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Nuovo scontro sulle Casse

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Sabato 15 Dicembre 2012

Nel disegno di legge sulla stabilità nuovo intervento a sorpresa sulle Casse dei professionisti. E anche questa volta, a sucsitare il disappunto dei vertici degli enti di previdenza privati, è un emendamento dell'ultima ora.
L'intenzione della nuova "norma" è quella di impedire agli enti presenti nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica di poter ricorrere in Cassazione contro la recente sentenza del Consiglio di Stato. Prevede infatti - come si legge nella relazione illustrativa allegata - «la competenza inderogabile del Tar del Lazio per tutte le controversie che hanno per oggetto la ricognizione operata dall'Istat delle amministrazioni pubbliche».
Autori dell'emendamento sono i due relatori della legge di stabilità: Paolo Tancredi (Pdl) e Giovanni Legnini (Pd).
A segnalare il provvedimento "ammazza processi" un comunicato dell'Adepp, l'associazione degli enti di previdenza privati, che ha espresso sconcerto e contrarietà sul metodo e sul merito. «Ancora una volta - afferma il presidente Adepp, Andrea Camporese – assistiamo ad un'attività legislativa che tende a comprimere fortemente la sfera dell'autonomia sancita dalle leggi di privatizzazione». E, aggiunge: «Si arriva addirittura a fissare la competenza giurisdizionale esclusiva di Tar e Consiglio di Stato».
L'Adepp, nel caso in cui l'emendamento dovesse passare, intende comunque ricorrere in Cassazione: «saranno gli stessi giudici della Suprema corte a stabilire se sono o meno competenti su queste materie». Stessa presa di posizione arriva dalla Fondazione Enpam, la Cassa di previdenza dei medici, la prima per patrimonio e per numero di iscritti. «Questo emendamento – sottolinea il presidente Enpam Alberto Oliveti – rischia di cancellare la certezza del dritto e la credibilità dell'Italia. Voglio vedere chi vorrà ancora investire in un paese che usa le leggi per fare il gioco delle tre carte».
Curioso il fatto che il presidente dell'Istat Enrico Giovannini, in Commissione bilancio alla Camera il 4 dicembre scorso, avesse diffidato il legislatore dall'utilizzare l'elenco Istat «come una lista di tipo amministrativo suscettibile di essere impugnata giudizialmente da tutti quei soggetti che assumono di non dovervi essere inseriti».
Il motivo? Un sostanziale snaturamento dell'attività di classificazione statistica svolta dal l'Istat.
L'essere inserite nell'elenco ha comportato per le Casse private negli ultimi anni una serie di limitazioni. Da ultimo la scure della spending review che si è abbattuta anche sugli enti previdenziali e che richiede loro dei tagli alle spese (del 5% 2012 e del 10% nel 2013) che non andranno ad arricchire le pensioni dei professionisti ma dovranno essere versati allo Stato.
L'Adepp, peraltro, ha già impugnato il provvedimento sulla spending review davanti al Tar dove intende sollevare l'eccezione di incostituzionalità.
Il ricorso ad un emendamento per forzare la gestione degli enti di previdenza privati non è una novità. Di recente ne è stato presentato uno al decreto sviluppo, poi bloccato, che obbligava le Casse al vendere sotto costo il patrimonio immobiliare.
«Se il problema è drenare risorse da un soggetto privato – polemizza Camporese – lo si faccia alla luce del sole e non con emendamenti notturni che si commentano da soli».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda
ELENCO ISTAT
Il legislatore assume la classificazione fatta dall'Istat come termine di riferimento per il controllo della spesa pubblica.
L'Istat, nel fare l'elenco utilizza la classificazione e la metodologia comunitaria per fornire alla Commissione europea i dati necessari all'Eurostat, il sistema statistico europeo. Per rientrare nell'elenco "europeo", che viene aggiornato annualmente viene richiesta la duplice condizione di «essere controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche»
LA SENTENZA DEL TAR
L'Adepp, ha impugnato l'elenco Istat 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 228 del 30 settembre 2011 (l'ultimo elenco aggiornato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 227 del 28 settembre 2012). E il Tar gli ha dato ragione.
Il Tar ha rilevato che si ha «finanziamento prevalente» quando i ricavi non riescono a coprire il 50% dei costi, e questo non è il caso delle Casse dei professionisti, che si mantengono in equilibrio con i versamenti contributivi dei propri iscritti
IL CONSIGLIO DI STATO
La VI sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 6014 depositata il 28 novembre ha sancito che le Casse di previdenza dei professionisti restano nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato. Vengono quindi ribaltate le decisioni del Tar del Lazio. Per il Consiglio di Stato le Casse hanno un'organizzazione privata ma questo non incide sulla loro natura di enti pubblici data, per esempio, l'obbligatorietà della contribuzione

Sabato 15 Dicembre 2012
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