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Lunedí 05 Novembre 2012

Un professionista può instaurare dei rapporti di collaborazione coordinata per svolgere attività anche inerenti alla propria attività professionale.
Lo prevede implicitamente la stessa legge (articolo 61, Dlgs 276/2003) che esclude dal campo di applicazione dell'intera disciplina sul contratto a progetto le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.
La Riforma del lavoro
La recente Riforma del mercato del lavoro (articolo 1, legge 92/2012) ha fornito un'interpretazione autentica di tale norma affermando che la predetta esclusione riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dalle regole del contratto a progetto.
Dal punto di vista dei rapporti giuridici, occorre distinguere la posizione di un professionista iscritto a un albo professionale:
1 se effettua collaborazioni il cui contenuto professionale non è riconducibile all'attività specifica della professione per cui è iscritto all'albo, allora dovrà sottostare alle regole della legge sui contratti a progetto e il rapporto essere considerato tale da tutti i punti di vista, amministrativi, fiscali e contributivi. Si pensi ad esempio a un consulente del lavoro iscritto al relativo albo che instaura una collaborazione con una casa editrice per un'attività redazionale relativa a una rivista di motori;
2 se invece svolge un'attività inerente alla sua professione (uno psicologo iscritto all'albo collabora con un asilo per realizzare dei profili psicologici dei bambini con disturbi motori), allora è escluso dalle regole del Dlgs 276/2003 sulla collaborazione a progetto e sarà inquadrato come collaboratore coordinato con le relative conseguenze amministrative (comunicazione al collocamento, registrazione sul libro unico lavoro), ma dal punto di vista fiscale e previdenziale sarà soggetto alla regola «dell'attrazione» in base alla quale un'attività professionale con iscrizione al l'albo, svolta anche con forme diverse, come ad esempio una collaborazione, è soggetta alla regola di essere attratta dal punto di vista del regime fiscale e contributivo nel relativo regime.
Rispetto alla questione del doppio inquadramento dei professionisti, nel primo caso avremo che il professionista iscritto alla Cassa dei consulenti del lavoro per la sua specifica attività verserà la relativa contribuzione alla Cassa, mentre per quella derivante dalla collaborazione a progetto per l'attività editoriale sarà tenuto a versare i contributi alla gestione separata Inps. Avremo quindi una doppia contribuzione, una al l'Enpacl e l'altra alla Gestione separata Inps.
Nel secondo caso, il professionista, benché abbia stipulato un contratto di collaborazione con l'asilo, svolge un'attività tipica della sua professione di psicologo e i compensi rientreranno previdenzialmente in quelli assoggettati al contributo alla Cassa degli psicologi (Enpap).
Naturalmente, gli esempi che abbiamo adottato costituiscono gli estremi di situazioni spesso ambigue e caratterizzate da molti toni di grigio, in cui è complicato procedere a distinzioni così nette. Si pensi all'attività degli amministratori di società, di regola inquadrate nell'ambito delle collaborazioni tipiche (e al relativo regime previdenziale: gestione separata), effettuate da professionisti iscritti a un albo. Occorre capire, nel caso concreto, se l'amministratore societario svolge l'attività impiegando le competenze professionali, circostanza questa che lo obbligherebbe a versare alla Cassa di appartenenza.
Effetti sulla pensione
Dal punto di vista pensionistico, nel rimandare al pezzo qui a fianco, occorre capire gli effetti sulla pensione nel caso in cui l'assicurato ha versato contributi in una Cassa professionale e anche nella gestione separata. Può essere che a un certo momento raggiunga l'età pensionabile e l'anzianità contributiva prevista dalla Cassa per maturare la pensione. Non ha però i requisiti per la pensione erogata dalla gestione separata. Tutto ciò però non gli dà il diritto alla pensione supplementare che di norma spetta proprio in casi del genere, perché l'Inps eroga tale prestazione se la pensione di cui è titolare l'assicurato è una pensione diversa da quella erogata dalle Casse professionali. Dovrà quindi raggiungere l'età pensionabile e l'anzianità contributiva minima prevista per chi versa i contributi alla gestione separata (trattandosi in genere di poche settimane accreditate, è sufficiente un minimo di 5 anni di anzianità contributiva sempre ché abbia 70 anni di età).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunedí 05 Novembre 2012
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